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Diritti del fanciullo e assegnazione temporanea del militare

Spesso, ingiustamente, l'istanza formulata ai sensi dell'art. 42 bis D. Lgs. 151/01 volta ad ottenere l'assegnazione temporanea presso altra sede viene respinta


Avv. Francesco Pandolfi - Quante volte i Militari si vedono respingere l'istanza per l'assegnazione temporanea presso un'altra sede di servizio, istanza che, come noto, dovrebbe avere il fine di consentire la vicinanza del padre e della madre al figlio minore?
Certamente molte volte.

Di fronte a queste prese di posizione dell'amministrazione, sarebbe tuttavia utile ricordare che L'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo dice che in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse del fanciullo deve essere preminente.
Gli Stati si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale; a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.
Indice:

La posizione del minore nell'Ordinamento interno

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Si sa che per l'amministrazione negare il consenso sull'istanza non è troppo difficile: basta anteporre le specifiche esigenze organizzative interne non altrimenti gestibili.
Nell'Ordinamento interno però, l'interesse del minore assume rilievo costituzionale e, a seguito della ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, la sua posizione non è più semplicemente oggetto di una qualche forma di tutela, ma risulta titolare di diritti soggettivi.

Il minore e l'art. 42 bis d. lgs. 151/01

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Ora, fermo il principio di fondo sopra enunciato, va da una parte detto che il beneficio di cui all'art. 42 bis non è un diritto incondizionato del dipendente, in quanto è rimesso alla valutazione dell'amministrazione ed è soggetto alla doppia condizione, visto che la norma lo consente subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione.
Dall'altra però, va oltremodo ricordato che trattandosi di una disposizione che tende a dare protezione a valori di spessore costituzionale, qualsiasi eventuale limitazione o restrizione nell'applicazione della norma deve per forza essere congruamente motivata e, anzi, il dissenso delle amministrazioni va limitato rigorosamente a casi o a esigenze eccezionali.

Sostegno della maternità e paternità

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In pratica, la norma fa da scudo ad un bene primario di carattere generale: la tutela ed il sostegno della maternità e della paternità e vuole tutelare la famiglia ancor prima che il rapporto di lavoro.
Più in dettaglio, intende proteggere le funzioni genitoriali conformemente agli artt. 29, 30, 31 della Costituzione.
Su questo presupposto, sembrerebbe irragionevole l'eventuale scelta della P.A. di negare l'assegnazione temporanea con una motivazione generica, apparente e priva di una minima attività istruttoria.

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Data: 04/12/2018 15:00:00
Autore: Francesco Pandolfi