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Notifiche a difensori omonimi: spetta alla cancelleria identificarli

Per la Cassazione 5982/2002 quando nello stesso Foro ci sono due avvocati con nome e cognome identici, spetta alla Cancelleria e all'Ufficiale Giudiziario provvedere alla corretta identificazione


Quando si deve notificare al difensore l'avviso di celebrazione del dibattimento e nello stesso Foro ci sono due avvocati con nome e cognome identici, spetta alla Cancelleria e all'Ufficiale Giudiziario provvedere alla corretta identificazione, così da consentire al giusto difensore la partecipazione al giudizio.
Lo ha stabilito la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 5982/02, precisando che non si può far carico all'imputato di irregolarità cui non ha dato colpevolmente corso.

Nell'affermare tale principio la Corte ha annullato la sentenza emessa al termine di un giudizio viziato da nullità assoluta e insanabile della notificazione effettuata a difensore diverso da quello effettivamente nominato.
Data: 09/08/2002
Autore: Roberto Cataldi