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Addio multa se nel verbale mancano indicazioni sul segnale di preavviso

Per il Giudice di Pace di Mantova i verbalizzanti devono indicare tutte le circostante sui presupposti dell'accertamento compresa la tipologia mobile o temporanea del segnale di preavviso di controllo


di Lucia Izzo - Va annullata la multa elevanta al conducente pizzicato a viaggiare oltre i limiti di velocità consentiti laddove manchino le indicazioni relative alla tipologia mobile o temporanea del segnale di preavviso del controllo di velocità.


Ai fini della validità del procedimento amministrativo, infatti, i verbalizzanti devono indicare tutte le circostante idonee a evidenziare i presupposti relativi alla complessiva attività di accertamento.

La vicenda

Tanto si desume dalla sentenza n. 4484/2018 (qui sotto allegata) con cui il Giudice di Pace di Mantova (giudice Morselli) ha accolto l'opposizione avverso un verbale di accertamento al Codice della Strada di un automobilista difeso dall'associazione Globoconsumatori.

Secondo il ricorrente sarebbe stato illegittimo il verbale elevatogli per superamento dei limiti di velocità (ex art. 142, comma 9, C.D.S.) essendo la rilevazione di velocità avvenuta in modo non conforme a quanto prevista dalla normativa.

Tra l'altro, secondo l'opponente, non erano state dichiarate a verbale informazioni sulla tipologia della postazione e sull'obbligatoria revisione dello strumento. Un assunto contestato da parte resistente (Prefetto di Mantova) in difesa dell'operato degli agenti accertatori.

Multa invalida se non è indicata la tipologia della postazione di rilevamento

Il magistrato onorario rammenta come il Ministero dell'Interno (circolare n. 300/A/10307/09/144/5/20/3) abbia precisato, quanto alle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità (ben visibili oltre che preventivamente segnalate), sia necessario garantire il rispetto delle esigenze di informazione dell'utenza allo scopo di fornire la massima trasparenza all'attività di prevenzione realizzata.

Ciò avviene tramite l'uso di segnali o di dispositivi di segnalazione luminosa con distanza massima dalla postazione non superiore a km 4 e senza che, tra il segnale e la postazione, siano presenti intersezioni o immissioni laterali di strade pubbliche.

Le postazioni mobili, rammenta il magistrato onorario, richiedono di essere segnalate con segnali temporanei. La segnaletica permanente, infatti, si utilizza unicamente quando la posizione dei dispositivi sia stata oggetto di preventiva pianificazione coordinata e quando il loro impiego, nel tratto di strada considerato, non è occasionale, ma, per la frequenza dei controlli assume il carattere di sistematicità.


Una simile esigenza di informazione preventiva, inoltre, può essere soddisfatta anche attraverso anche attraverso l'impiego di dispositivi luminosi a messaggio variabile, installati su veicoli e collocati ad adeguata distanza dalla postazione stessa.

La giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 5997/2014) ha chiarito, sul punto, come sia indispensabile, ai fini della validità del procedimento amministrativo, che i verbalizzanti indichino tutte le circostanze idonee a evidenziare i presupposti sui quali si era fondata la complessiva attività di accertamento, ivi compresa l'indicazione relativa alla tipologia mobile o temporanea del segnale di preavviso del controllo della velocità.

Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, non risultano dal verbale indicate tali informazioni e, pertanto, il giudice non può che accogliere le eccezioni dell'opponente annullando il verbale.

Si ringrazia la Globoconsumatori per il provvedimento
Data: 21/09/2018 07:30:00
Autore: Lucia Izzo