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L'accesso alla cartella clinica del defunto da parte del terzo

E' legittimato all'accesso ai dati sanitari del defunto ex art. 9 del d.lgs n.196/2003 chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato oppure per motivi familiari meritevoli di tutela


di Giovanni De Lorenzo - Nella sentenza n. 2/2018, il TAR Puglia, Sez. III, ha affrontato l'interessante argomento dell'ammissibilità della richiesta da parte di terzi di copia della documentazione sanitaria riguardante una persona defunta.

Il caso

La domanda promossa nel giudizio in questione è volta all'accertamento del diritto della ricorrente al rilascio di copia delle cartelle cliniche, con relative lettere di dimissione ed esami diagnostici eseguiti, riguardanti una persona defunta, da parte di un soggetto avente qualità di successibile ex art. 565 c.c. (1), il cui rilascio era stato rifiutato in via stragiudiziale dall'ASL.

In particolare, la ricorrente era figlia della sorella (anch'essa deceduta) del defunto ed aveva motivato la richiesta di copia della documentazione sanitaria con l'esigenza di acquisire elementi sulle condizioni psicofisiche del de cuius utili per impugnare in via giudiziale i testamenti pubblici con i quali il defunto stesso aveva disposto dei propri beni in favore di altri nipoti.

L'ASL respingeva la richiesta, giustificando il rigetto con le previsioni del Regolamento Aziendale in materia di rilascio delle cartelle cliniche di soggetti deceduti. Contro il rifiuto dell'ASL è stato, quindi, proposto ricorso al TAR per violazione degli artt. 22, 24 e 25 della Legge n. 241/1990 e degli artt. 7 e 9 del d.lgs n. 196/2003, per eccesso di potere per erroneità nei presupposti e per illegittimità derivata del regolamento aziendale.

La motivazione del TAR

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione III, ha ritenuto fondata e meritevole di accoglimento la domanda ed ha motivato la decisione sulla base di consolidata giurisprudenza in materia di accesso.

Pertanto, è stato illustrato un ampio excursus della giurisprudenza amministrativa in materia, con la quale sono stati specificati e ribaditi alcuni principi quali:

Diritto di accesso ai documenti sanitari del defunto

Ma decisiva ai fini della domanda proposta nel giudizio in commento è l'impostazione elaborata dal Consiglio di Stato nella sentenza n.3459 del 2012, recepita in pieno dal TAR Puglia nella sentenza in oggetto: "In materia di diritto di accesso ai dati concernenti persone decedute deve farsi riferimento alle disposizioni dell'art.9, comma 3, del codice per la tutela dei dati personali (6), che disciplinano in modo diretto l'esercizio del diritto di accesso per le informazioni relative a persone decedute, prevedendo che essi possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per motivi familiari meritevoli di tutela. Tale disciplina regola anche l'accesso alle cartelle cliniche, dal momento che non può trovare applicazione la disciplina specificamente prevista in materia dall'articolo 92 (7) del medesimo codice, la quale consente l'accesso alle cartelle cliniche solo a persone diverse dall'interessato che possono far valere un diritto della personalità o altro diritto di pari rango. Se dovesse applicarsi questa disposizione anche dopo la morte, neppure i più stretti congiunti potrebbero accedere ai dati personali del defunto in assenza dei presupposti richiesti dalla norma, con conseguenze paradossali (…) Sopravvive una forma di tutela dei dati sensibili – come altre forme di tutela – anche dopo la morte, ma nelle forme specifiche e diverse previste dall'art.9, che individua puntualmente gli interessi che possono bilanciare gli interessi di terzi ad accedere ai dati personali: la tutela del defunto e ragioni familiari meritevoli di protezione".

Cartella clinica del defunto: interesse diretto del nipote

Pertanto, applicando tutti i principi enunciati, in particolare l'ultimo, al caso concreto, il TAR ha ritenuto che parte ricorrente, in quanto nipote del de cuius, avesse un interesse diretto, qualificato, concreto ed attuale ad accedere agli atti richiesti, in quanto rivolto ad ottenere informazioni utili ad agire in giudizio a tutela della propria sfera giuridica a prescindere dalla fondatezza o meno della relativa azione. Inoltre, ha ritenuto anche che la domanda non fosse generica ed esplorativa (come eccepito dall'ASL) poiché relativa ad un periodo e ad una sola persona ben determinati.

Per questi motivi il TAR Puglia ha ordinato all'ASL l'esibizione degli atti e documenti richiesti condannandola altresì alle spese del giudizio.

(1) Art. 565 - Categorie dei successibili: "Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo"

(2) Cons. Stato, Sez. VI, n.117 del 12.1.2011; Cons. Stato, Sez. VI, n.201 del 19.1.2012

(3) Cons. Stato, Sez. V, n.55 del 10.1.2007

(4) Cons. Stato, Sez. VI n.1680 del 12.4.2005

(5) Cons Stato, Sez. VI, n.5569 del 21.9.2006

(6) Art. 9, comma 3, D.Lgs n.196/2003 - Modalità di esercizio: "3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione"

(7) Art. 92 D.Lgs n.196/2003 - Cartelle cliniche: "1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri. 2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità: a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile; b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile".

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Data: 21/08/2018 14:00:00
Autore: Giovanni De Lorenzo