Come farsi pagare subito le parcelle: i dati 2024 e AF Pay  Redazione - 19/11/25  |  Violenza sessuale e "consenso libero e attuale": quali novità? Andrea Cagliero - 15/11/25  |  RSA e rette di ricovero: la Corte d'Appello di Milano conferma che paga il SSN Claudia Moretti - 25/09/25  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  

Cumulo integrale tra pensione reversibile Inpdap e rendita Inail

In definitiva il riferimento alla reversibilità contenuto nel comma 43, prima della modifica ricordata, deve intendersi come fatto solo a quella connessa alla titolarità del dante causa di trattamento derivante, per quel che riguarda il caso di specie, da infortunio o malattia professionale che abbia altresì comportato l'attribuzione al medesimo di una rendita vitalizia a carico dell'INAIL. In pratica la più veritiera interpretazione dell'art. 1 - comma 43 -della legge 335/1995, nei termini fin qui esplicitati, coincide con il portato normativo risultante dalla revisione operata dall'art. 73 della legge 388/2000 che, come si è già ricordato introducendo queste considerazioni, nell'elidere il trattamento di reversibilità dalle previsioni del divieto di cumulo, ha lasciato i due trattamenti previdenziali, ossia la pensione di inabilità e l'assegno ordinario, che, in ipotesi, possono avere la stessa matrice causale. LaPrevidenza.it, 03/03/2006 Corte dei Conti Toscana, Sentenza 1.2.2006 n° 12
Data: 25/03/2006
Autore: www.laprevidenza.it