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Gazebo e porticati, quando serve il nullaosta?

Due sentenze dei giudici amministrativi hanno ribadito che serve il permesso di costruire per l'installazione di porticati e gazebo di grandi dimensioni


di Gabriella Lax – Se i porticati e i gazebo hanno dimensioni tali da non potersi definire opere precarie servirà il permesso per costruire. A ribadirlo, in due sentenze, sono i giudici amministrativi di Toscana e Calabria.

Gazebo quando serve il permesso, la sentenza del Tar Toscana

Nella sentenza 556/2018 il Tar Toscana ha spiegato che i gazebo non precari, ma destinati a soddisfare esigenze permanenti, devono essere considerati manufatti in grado di alterare lo stato dei luoghi e aumentare il carico urbanistico. Non è rilevante la precarietà della struttura, l'amovibilità e la mancanza di opere murarie, perché a determinare il titolo abilitativo è l'utilizzo che si fa del manufatto. Nel caso di specie si trattava di un gazebo con superficie di 24 metri quadri, dotato di una struttura con tubi di ferro, infissi in una piastra di cemento e di una copertura di plastica. una struttura destinata a soddisfare esigenze permanenti che alterava lo stato dei luoghi incrementando anche il carico urbanistico. Il Tar non ha preso in considerazione la precarietà strutturale del manufatto perché, come già espresso in molte pronunce, ciò che conta è l'utilizzo. Se questo non è stagionale, ma permanente, bisogna richiedere il permesso di costruire.

Porticato è necessario il nullaosta, la sentenza del Tar Calabria

Riguardo al caso di un porticato, c'è la sentenza 887/2018 del Tar Calabria che chiarisce quale titolo abilitativo sia necessario per un manufatto adiacente al fabbricato esistente, realizzato con travetti in legno ancorati al pavimento con piastre di acciaio, costituito da due locali. La struttura, secondo la descrizione, era chiusa da un lato con pannelli in legno, vetro e plastica e aveva una copertura con montanti in legno e lamiera. Durante la costruzione, il Comune aveva ordinato la sospensione dei lavori edili, la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso di specie, per i giudici ciò che caratterizza una costruzione precaria non sono i materiali impiegati o il tipo di fissaggio a terra, ma l'uso cui è destinata ossia un'attività commerciale, da qui il Tar ha presunto un utilizzo permanente. Ugualmente l'opera non è stata classificata come pertinenza perché di dimensioni rilevanti rispetto alla costruzione principale e quindi in grado di aumentare il carico urbanistico nella zona.

Portici e gazebo, cosa dice il glossario

Il gazebo rientra nella nozione di opera di edilizia libera riferita dal glossario solo se si tratta di istallazione contingente e temporanea, destinata ad essere rimossa al cessare della necessità e comunque entro un termine non superiore a 90 giorni. Il portico invece non è previsto nel glossario poiché, a prescindere dal titolo abilitativo necessario, non si configura come un intervento di edilizia libera.

Leggi Casa: ecco le opere per le quali non devi chiedere il permesso

Data: 10/06/2018 18:00:00
Autore: Gabriella Lax