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Niente guinzaglio e museruola nei parchi a Pitbull e Rottweiler

Per il TAR il Comune non può imporre tale obbligo soltanto alle razze canine ritenute "pericolose" in quanto il rischio di maggiore aggressività non è stabilito in base alla razza o ai suoi incroci


di Lucia Izzo - Il Comune non può imporre guinzaglio e museruola obbligatoria nelle aree verdi cittadine soltanto alle razze canine che il Ministero della Salute ha ritenuto pericolose nell'ordinanza del 12 dicembre 2006, ovverosia, tra le altre, Pit bull, American Bulldog, Dogo Argentino e Rottweiler.

Infatti, il rischio di una maggiore aggressività non può essere stabilito in base alla razza o ai suoi incroci, come ha confermato la stessa amministrazione centrale che ha successivamente modificato il suo originario provvedimento.
Lo ha chiarito il TAR Lecce nella sentenza n. 392/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di una Onlus contro un provvedimento del Comune di Ostuni.

In particolare, nel mirino dell'associazione era rientrato un passaggio dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente emessa dal Sindaco ove disponeva l'obbligo, per i conduttori di cani indicati nell'ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006, di applicare contestualmente il guinzaglio e la museruola quando gli stessi si trovano a frequentare le aree adibite a verde pubblico

L'associazione, che agisce a tutela delle proprie finalità statutarie, lamenta eccesso di potere per irragionevolezza e sproporzionalità chiedendo l'annullamento dell'ordinanza, ritenuta illegittimità per aver previsto, in maniera indiscriminata e astratta, l'obbligo di dotare di guinzaglio e museruola i cani appartenenti a una serie di razze ritenute "pericolose".

Cani: niente obbligo di museruola e guinzaglio solo in base alla razza

In effetti, precisa il TAR, l'imposizione di tale obbligo non trova alcuna razionale giustificazione nelle evidenze scientifiche, come risulta dagli studi sul tema prodotti dall'Associazione ricorrente.

Una tale conclusione è confermata dall'operato dello stesso Ministero che ha modificato la citata ordinanza del 12 dicembre 2006 e la successiva ordinanza del 14 gennaio 2008, adottando una nuova ordinanza in materia (del 3 marzo 2009), sul presupposto che l'iniziale previsione di obblighi estesi sulla base della razza di appartenenza non ha comunque ridotto gli episodi di aggressione.

Ancora, la letteratura scientifica veterinaria ha, al contrario, confermato che "non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane in base alla razza o ai suoi incroci", e che, pertanto, risulta altresì fondata anche la censura con cui si denuncia il contrasto dell'impugnata ordinanza con l'ordinanza ministeriale del 3 marzo 2009 (cfr. anche TAR Lazio, sent. n. 7100/2016).

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento, in parte qua, della gravata ordinanza sindacale contingibile e urgente.
Data: 30/04/2018 21:10:00
Autore: Lucia Izzo