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Concorso notai: come adire il TAR in caso di impugnazione del verbale di correzione

Spunti per contestare le valutazioni della commissione esaminatrice alla luce anche del c.d. "errore bloccante"


di Carlo Casini - Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 166/2006 (recante "Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonchè in materia di coadiutori notarili"), l'esame scritto del concorso per notaio consta di tre distinte prove teorico-pratiche, riguardanti un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale. In ciascun tema sono richiesti la compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principi attinenti agli istituti giuridici relativi all'atto stesso. Ai sensi del successivo art. 7, invece, l'esame orale del concorso per notaio consta di tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie: a) diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaio; b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili; c) disposizioni concernenti i tributi sugli affari.

Correzione prove scritte e ricorso al Tar

Per ovvi e facilmente intuibili motivi, l'articolo 11 che riporta la dicitura "Correzione delle prove scritte" è il principale mezzo con cui vengono veicolate le domande giudiziali al TAR qualora i concorrenti si ritengono inficiati dalle valutazioni operate dalla commissione esaminatrice (che vanta una composizione piuttosto autorevole essendo ex art. 5 rubricato "composizione della commissione esaminatrice" formata da: a) un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità, che la presiede b) un magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di vice presidente c) quattro magistrati con qualifica di magistrato di appello; d) tre professori universitari, ordinari o associati, che insegnino materie giuridiche; e) sei notai, anche se cessati dall'esercizio, che abbiano almeno dieci anni di anzianità nella professione).

L'art. 11 del d.lgs. n. 166/2006

Così recita l'art. 11:

Correzione delle prove scritte

1. La sottocommissione di cui all'articolo 10 procede, collegialmente e nella medesima seduta, alla lettura dei temi di ciascun candidato, al fine di esprimere un giudizio complessivo di idoneità per l'ammissione alla prova orale.

2. Salvo il caso di cui al comma 7, ultimata la lettura dei tre elaborati, la sottocommissione delibera a maggioranza se il candidato merita l'idoneità.

3. Il giudizio di idoneità comporta l'attribuzione del voto minimo di trentacinque punti a ciascuna delle tre prove scritte.

4. In caso di idoneità, la sottocommissione assegna, in base ai voti di ciascun commissario, il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna prova scritta fino ad un massimo di punti cinquanta. A tale fine, ciascun commissario dispone di un voto da zero a tre punti.

5. Il giudizio di non idoneità e' motivato. Nel giudizio di idoneità il punteggio vale motivazione.

6. Il segretario annota la votazione complessiva o la motivazione, facendola risultare dal processo verbale, per ciascun elaborato.

7. Nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergono nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla commissione, ai sensi dell'articolo 10, comma 2("La commissione, prima di iniziare la correzione, definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati e l'ordine di correzione delle prove stesse.), la sottocommissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi. (c.d. errore bloccante).

Come adire il TAR dopo un verbale di correzione ritenuto illegittimo

Il concorso per diventare notaio si può collocare a buon riguardo tra i concorsi pubblici (se non il) più difficili in Italia. Questo perchè il bagaglio teorico-pratico che il concorrente deve acquisire e in vista del concorso possedere è veramente notevole, per questo sono necessari anni di preparazione pregressa, una forte tenacia e motivazione personale e un cammino formativo verso questo traguardo che differisce rispetto alle più "classiche" carriere del giudice e dell'avvocato.

Non sempre però non si è ammessi agli orali o alla carica per demerito, capita talvolta che la commissione, sia la prima commettere errori procedurali o sostanziali che inficiano la posizione del candidato ma in maniera illegittima.

In tal caso l'ufficio di giustizia competente a ricevere le doglianze del candidato è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

E' bene ricordare come riportato da una costante giurisprudenza amministrativa che: "L'attività di determinazione dei criteri di valutazione rientra nell'ampia discrezionalità della commissione esaminatrice ed è pertanto sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, salvo che non sia "ictu oculi" inficiata da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti" (Cons. Stato, Sez IV, n.5862 del 2008; 8 giugno 2007, n.3012;11 aprile 2007, n.1643; nonchè TAR Lazio, Sez.I, n. 3560-2900 del 2012).

La commissione pertanto, desumendo a contrario, deve garantire il principio di trasparenza dell'attività amministrativa con criteri di valutazione chiari e pertinenti, che rappresenta il fine perseguito dal legislatore nel determinare la necessità di fissazione e di verbalizzazione di criteri "in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni ricorrenti" (cfr. Cons di Stato, Sez.V,n.1398/2011).

Pertanto è proprio la giurisprudenza a delineare quelle figure sintomatiche che permettono di adire il TAR: Violazione e falsa applicazione, eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche in particolare: illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria, contraddittorietà, carenza di motivazione, confusione e perplessità.

L'errore della commissione esaminatrice pertanto deve essere macroscopico, perchè il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservasti alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore (e quindi sostituirsi con il proprio giudizio a quello della commissione), se non nel caso in cui il giudizio si palesi viziato sotto il profilo della logicità, vizio la cui sostanza non può essere confusa con l'adeguatezza della motivazione, ben potendo questa essere adeguata e sufficiente e allo stesso tempo illogica.Il punteggio numerico a tali fini vale come sintetica motivazione. (Consiglio di Stato, 29 novembre 2016, n. 5017).

Correzione prove concorsi: le parole di Giangrande

Astenendosi dal formulare giudizi di valore sul decreto o sulla fattispecie generica, si preferisce riportare un estratto delle parole dell'articolo del Dr. Antonio Giangrande, Presidente dell'Associazione contro Tutte le Mafie, pubblicate nel lontano 23 luglio 2012 su "Oggi", che descrive molto bene una tragica situazione fattuale della concorsualistica italiana, situazione a cui ad oggi, nemmeno le norme di legge sembrano poter fermare o arginare apprezzabilmente:

"Quanto avviene in sede di correzione è lì la madre di tutte le manomissioni. Proprio perchè nessuno vede. La norma prevede che la commissione d'esame (tutti i componenti) partecipi alle fasi di:

Data: 29/03/2018 18:18:00
Autore: Carlo Casini