Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Responsabilità medica: la condotta colposa non basta

Se vi è incertezza sul nesso di causalità tra tale condotta e il danno lamentato dal paziente la richiesta di risarcimento va rigettata


di Valeria Zeppilli – Ai fini dell'affermazione della responsabilità del sanitario non è sufficiente la semplice individuazione di profili di colpa nella sua condotta ma, come ribadito dalla Corte di cassazione nell'ordinanza numero 3693/2018 (qui sotto allegata), è indispensabile anche l'accertamento del nesso di causalità tra tale condotta e il danno lamentato dal paziente.

Accertamento specifico

Di conseguenza, per i giudici, il rapporto di causa / effetto tra il comportamento tenuto dal medico e le conseguenze negative per le quali si chiede il risarcimento deve necessariamente costituire l'oggetto di un autonomo accertamento giudiziale, ulteriore rispetto a quello condotto per verificare la sussistenza di profili di colpa ascrivibili al sanitario.

La vicenda

Nel caso di specie, i giudici del merito avevano invece provveduto ad affermare al responsabilità del medico citato in giudizio nonostante residuassero elementi di incertezza circa l'esistenza del nesso causale tra la condotta del sanitario e gli esiti invalidanti riportati dal paziente.

In tal modo, in sostanza, sono stati violati i criteri che, nell'ambito della responsabilità professionale sanitaria, onerano il danneggiato di provare il nesso causale e che comportano che, se vi è incertezza sul punto, la domanda deve essere rigettata.

Il ricorso del medico è quindi stato accolto e, decidendo nel merito, la Cassazione ha rigettato la domanda proposta dal paziente nei suoi confronti.

Data: 16/02/2018 17:45:00
Autore: Valeria Zeppilli