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Il decreto legge

Il decreto legge è un atto normativo disciplinato dall'art. 77 Cost., deliberato dal Governo e la cui validità è subordinata alla conversione in legge


Che cos'è il decreto legge

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Il decreto legge è un provvedimento legislativo a carattere provvisorio, che viene deliberato dal Governo (ed emanato dal Presidente della Repubblica) in casi straordinari di necessità ed urgenza. Le sue misure devono essere di immediata applicazione e dal contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

Il decreto legge entra in vigore, con forza di legge, appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (senza attendere i "canonici" 15 giorni di vacatio) e ha una validità di 60 giorni, decorsi i quali o è convertito in legge dal Parlamento o decade automaticamente con efficacia ex tunc.

Per tutelare i rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle disposizioni contenute in un decreto legge non convertito, le Camere possono deliberare leggi, cc.dd. leggi di sanatoria, che facciano salvi alcuni effetti di quest'ultimo (d. art. 77, comma 3 Cost.).

Contenuto del decreto legge

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Oltre che nella Costituzione, il decreto legge trova la sua fonte di disciplina nell'articolo 15 della legge 400/1988.

Proprio questo articolo, tra le altre cose, elenca le ipotesi in cui non è possibile ricorrere al d.l., stabilendo che il Governo, tramite tale strumento, non può:

Procedura per l'emanazione di un decreto legge

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L'entrata in vigore di un decreto legge passa attraverso tre fasi:

Procedimento di conversione

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Il decreto legge viene presentato alle Camere per la conversione il giorno stesso in cui è pubblicato in GU e le Camere, anche se sciolte, si riuniscono entro 5 giorni.

Si apre, così, il procedimento di conversione che, rispetto al procedimento legislativo ordinario, presenta alcuni elementi di differenziazione che facilitano l'eventuale approvazione del disegno di legge in tempi brevi e permettono un attento controllo della sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza che legittimano il decreto legge.

Si tratta di procedure adottate dai regolamenti parlamentari e che non sono le stesse in Camera e in Senato. Ad esempio, in Senato i requisiti di necessità e urgenza sono sottoposti al parere obbligatorio della Commissione Affari Costituzionali, mentre alla Camera sono oggetto di vaglio tramite una procedura più complessa.

Data: 15/08/2020 12:00:00
Autore: Redazione