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Divorzio: sì all'assegno alla moglie anziana e con pensione minima

La Cassazione valorizza il principio di autoresponsabilità economica di ciascun coniuge stabilito dalla sentenza n. 11504/2017


di Lucia Izzo - Va riconosciuto il diritto all'assegno divorzile al coniuge richiedente che dispone di modesti redditi da pensione e si trova nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive in relazione alla sua età avanzata di sessantacinque anni.


È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nella sentenza n. 28994/2017 (qui sotto allegata), che si pone nel solco dello storico revirement giurisprudenziale operato dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla sentenza n. 11504/2017, con cui sono stati rivoluzionati i criteri di spettanza e determinazione dell'assegno divorzile, abbandonando il granitico riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (per approfondimenti: Divorzio: la Cassazione dice addio al tenore di vita. Ecco le motivazioni).

La vicenda

Nel caso in esame, a seguito dello scioglimento del matrimonio, il Tribunale aveva posto a carico del marito un assegno divorzile in favore della ex moglie, decisione che non era stata scalfita a seguito del gravame dell'uomo volto a far accertare l'inesistenza del diritto all'esborso, previo accertamento della situazione economica della moglie, o comunque a provocare una riduzione dell'importo in misura proporzionale alla capacità patrimoniali e reddituali delle parti.

La Corte d'Appello aveva tenuto conto dell'età della donna (sessantacinque anni), della sua esigua pensione mensile (pari a 400 euro) come della proprietà della casa di abitazione e di alcuni terreni, di modico valore, in Slovenia. Invece, la capacità economica del marito era risultata tale da poter far fronte al disposto assegno divorzile di 600 euro.

Cassazione: assegno divorzile alla moglie anziana e con pensione minima

In Cassazione, oltre a contestare la sua supposta capacità reddituale, l'uomo contesta la Corte territoriale laddove non ha verificato l'esistenza del diritto della richiedente in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni obbiettive.


Elementi che non convincono gli Ermellini, essendosi, invece, la sentenza impugnata pronunciata compiutamente sulle circostanze che hanno giustificato l'assegno, ovverosia l'età avanzata della donna e la sua modesta pensione (vedi anche: Divorzio: sì all'assegno alla ex "priva di energie giovanili").

Inoltre, soggiungono i giudici, la pronuncia appare anche sostanzialmente conforme alla recente sentenza n. 11504/2017 che, nell'accertamento del diritto all'assegno divorzile, ha imposto un giudizio bifasico improntato, quanto alla fase dell'an debeatur, al principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali persone singole.
Data: 10/12/2017 18:19:00
Autore: Lucia Izzo