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Incidenti stradali: addio ai testimoni di comodo

La nuova legge sulla concorrenza ha introdotto un giro di vite sui testimoni di comodo e fissato diversi paletti sull'identificazione degli stessi


di Marina Crisafi – Addio ai testimoni di comodo negli incidenti stradali con danni alle cose e stretta sull'identificazione degli stessi. Sono due delle novità principali introdotte dalla nuova legge sulla concorrenza, appena pubblicata in GU e in vigore dal prossimo 29 agosto (v. testo sotto allegato).

Sinistri stradali: testimoni solo se tempestivi

La legge n. 124/2017, tra le diverse misure su Rc auto, ha modificato infatti l'art. 135 del codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005), inserendo il nuovo comma 3-bis, secondo il quale, "in caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta".

L'identificazione dei testi in un momento successivo comporta "l'inammissibilita' della prova testimoniale addotta".

E, in base al nuovo comma 3-ter, il caso di giudizio, il giudice non ammetterà le testimonianze, disponendo l'audizione soltanto nel caso in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione".

Testimoni di comodo nel mirino

La nuova legge introduce anche una stretta ai cosiddetti "testimoni di comodo", prevedendo che se nei giudizi civili, i medesimi nominativi ricorrono in più di tre sinistri, negli ultimi cinque anni, il giudice "trasmette un'informativa alla procura della Repubblica" per le conseguenti indagini.

Ciò può avvenire anche su segnalazione delle stesse parti che a tal fine possono chiedere i dati all'Ivass.

Data: 17/08/2017 21:00:00
Autore: Marina Crisafi