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Per l'Europa la prescrizione italiana non va bene

Secondo l'Avvocato Generale Bot su di essa deve prevalere un concetto uniforme di interruzione della prescrizione che garantisca il compimento dei processi


di Valeria Zeppilli – Per l'Avvocato Generale UE Yves Bot, quando un procedimento penale prende il via nei termini previsti, l'imputato non può più contare sulla prescrizione iniziale del reato contestatogli. Nelle conclusioni rassegnate nell'ambito della causa C-42/17, M.A.S. e M.B., l'Avvocato ha infatti affermato che, piuttosto, sul diritto interno (nel caso di specie quello italiano) deve prevalere un concetto uniforme di interruzione della prescrizione, in forza del quale il termine prescrizionale iniziale è interrotto da ogni atto di imputazione o ogni atto che ne costituisce la prosecuzione, che lo cancellano e lo sostituiscono con un nuovo termine di durata identica, che va calcolato a partire dall'atto interruttivo.

La vicenda

La posizione dell'avvocato generale ha avuto origine dalla precedente sentenza Taricco, che aveva in sostanza affermato la contrarietà al diritto dell'Unione Europea della prescrizione italiana per le frodi IVA più gravi, tanto che, in seguito ad essa, non sono mancate condanne per tale reato a prescrizione già maturata.

La Corte di cassazione e la Corte d'appello di Milano, tuttavia, trovandosi ad affrontare dei distinti procedimenti penali per frodi IVA, hanno sollevato alcuni dubbi di costituzionalità dei principi emersi dalla sentenza Taricco, che, in particolare, contrasterebbero con il principio di legalità in materia penale per due ordini di ragioni: disapplicare la prescrizione anche per le condotte poste in essere prima della sentenza Taricco determina un trattamento retroattivo deteriore per il reo; il concetto di gravità delle frodi IVA al quale la stessa sentenza ha ancorato la disapplicazione del termine massimo di prescrizione non è sufficientemente grave.

La Corte costituzionale, investita della questione, la ha rimessa alla Corte di giustizia, chiedendo una pronuncia pregiudiziale.

La posizione dell'Avvocato Generale

Per ora, abbiamo solo la posizione dell'Avvocato Generale UE che però, come accennato, ritiene che il principio di legalità giustifica, casomai, la previsione di un termine decorrente dal giorno della commissione del fatto illecito entro il quale il procedimento penale non può più essere iniziato.

Dall'altro lato, infatti, è indispensabile che il procedimento penale, una volta avviato, giunga a conclusione, nel solo rispetto del limite temporale massimo di ragionevole durata del processo e della oggettiva complessità dei fatti. In caso contrario, troppi reati resterebbero impuniti e troppi diritti definitivamente lesi.

Il principio di legalità

Più nel dettaglio, l'Avvocato Generale ha enunciato quali sono, a suo avviso, gli effettivi presupposti del rispetto del principio di legalità:

- chi commette un reato deve essere posto in condizione di sapere quale reato gli viene imputato

- chi commette un reato deve essere posto in condizione di sapere quale pena rischia

- chi commette un reato deve sapere che, eventualmente, il procedimento penale a suo carico potrà essere iniziato al massimo entro un certo termine di prescrizione.

Data: 18/07/2017 18:00:00
Autore: Valeria Zeppilli