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Lavoro: trasferimento temporaneo del militare e tutela dei figli

Riflessioni sull'ordinanza del Tar Milano n. 591/2017 del 10 maggio 2017


Avv. Francesco Pandolfi - Anche per il militare e, più in generale, per il dipendente pubblico la nascita di un figlio e i primi periodi della sua vita dovrebbero essere caratterizzati dalla presenza costante dei genitori. Il perché di questo dato è facilmente intuibile.

La tutela del minore


Si tratta in effetti di un passaggio cruciale della vita del bambino, a cui il Legislatore ha pensato approntando soluzioni giuridiche idonee per contemperare le esigenze del nato e della propria famiglia, con le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza.

Problemi si possono tuttavia porre nel momento in cui il dipendente presenta la propria istanza per essere temporaneamente trasferito ed avvicinato, ad esempio, dalla sede di servizio attuale ad altra sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione ove l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa.

Cosa fa di solito l'Amministrazione dopo l'istanza

In più di qualche occasione infatti, anzi diciamo sempre con maggior frequenza, l'Amministrazione nega il trasferimento, spiegando che il beneficio previsto (art. 42 bis d. lgs. n. 151/2001 novellato) non è un diritto del dipendente, inoltre che tale richiesta può essere negata a fronte delle esigenze di servizio tanto della sede di provenienza quanto della sede di destinazione.
In pratica le varie Amministrazioni, specie quelle Militari, rivendicano in questo modo la loro potestà discrezionale nella valutazione di ogni singolo caso.
Anzi, soprattutto quelle Militari (Guardia di Finanza, Carabinieri ecc.) parlano di "specificità" del loro Ordinamento per dare una spiegazione plausibile al diniego, frutto a sua volta della comparazione degli interessi contrapposti delle parti (le necessità istituzionali degli Uffici coinvolti nel movimento richiesto e l'interesse del dipendente che avanza la richiesta).

Cosa dicono i Giudici

Non sempre però, nel bilanciare gli opposti interessi, le Amministrazioni colgono il senso più profondo delle norme in commento: a dover porre rimedio sono quindi i Giudici dopo il legittimo ricorso dell'interessato.
Magistrati avveduti che, come nel caso preso qui come spunto di riflessione (Tar Milano n. 591/2017), nella loro ordinanza:

a) anticipano che sussiste la probabilità di un esito favorevole della causa, in quanto le ragioni ostative indicate dall'amministrazione concernono esigenze organizzative di carattere generale (in contrasto con il Piano Nazionale degli impieghi 2017 per l'Amministrazione di cui si parla nella specifica causa), mentre l'art. 42 bis del decr. leg. 151 del 2001 come modificato dall'art. 14 comma 7° L. n. 124 del 7 agosto 2015 prevede che il dissenso sia motivato limitatamente a casi o esigenze eccezionali, che non sono sussistenti nel caso in esame";
b) mettono subito in risalto il grave pregiudizio per il minore in tenera età;
c) accolgono quindi la domanda cautelare proposta dal militare;
d) ordinano conseguentemente all'Amministrazione di disporre, entro 30 giorni, l'assegnazione temporanea del ricorrente presso la sede territoriale richiesta dal predetto;
e) infine condannano l'Amministrazione al pagamento delle spese della fase cautelare in favore del ricorrente.

In pratica

Il ricorso e l'ordinanza in commento offrono una prima soluzione al problema posto dal militare ed attinente la salvaguarda dei diritti fondamentali del bambino, che deve essere accudito dalla propria famiglia nei primi anni della sua vita.

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Data: 14/05/2017 15:00:00
Autore: Francesco Pandolfi