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Sospensione condizionale della pena e recidiva

La recidiva come causa di revoca della sospensione condizionale


Avv. Laura Bazzan - La sospensione condizionale dellapena è una causa di estinzione del reato che produce i suoi effetti allascadenza del termine di sospensione, la cui concessione è subordinata all'esitofavorevole del giudizio prognostico circa l'astensione del reo dalla futura commissione di reati. La cd. prognosisulla recidiva costituisce non solo condizione per la concessione del beneficio con cui viene sospesa l'esecuzione della pena per il periodo predeterminato dalla legge, ma anche per la sua permanenza. Di conseguenza, in ipotesi di reiterazione dell'attività criminosa,il beneficio originariamente concesso è revocabile.

La revoca della sospensione condizionale della pena a causa della recidiva, inparticolare, è obbligatoria qualora, nei termini stabiliti, il condannato commettaun delitto o una contravvenzione dellastessa indole per cui venga inflitta una pena detentiva (art. 168 c. 1 n. 1 c.p.), ovvero riporti un'altracondanna per un delitto anteriormentecommesso la cui pena cumulata a quella precedentemente sospesa supera i limiti per la concessione delbeneficio (art. 168 c. 1 n. 2 c.p.). È appena il caso di precisare che l'identitàspecifica tra due reati, atta a giustificare la revoca di diritto del beneficio,va riferita alle sole contravvenzioni; di talché mentre per queste ultime èsempre necessaria la sussistenza di una recidivaspecifica, nel caso dei delitti è sufficiente la recidiva semplice. Nell'ipotesi di revoca di diritto per complessivosuperamento dei limiti del beneficio deve aversi riguardo al termine disospensione, in quanto la sentenza di condanna in relazione al secondo reato devedivenire definitiva successivamente a quella di condanna con pena condizionalmentesospesa ma prima della decorrenza dei termini di cui all'art. 163 c.p. Viceversa,se il reo riporta un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso aduna pena che cumulata con quella precedentemente sospesa non supera i limiti di cui all'art. 163 c.p., la revoca è facoltativa e va disposta dal giudicedella cognizione tenuto conto dell'indole e della gravità del reato (art. 168c. 2 c.p.).

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Data: 21/03/2017 12:00:00
Autore: Laura Bazzan