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Mandato senza rappresentanza

Disciplina normativa del contratto di mandato senza rappresentanza, tipologie esistenti, forma e profili giurisprudenziali in materia


Il contratto di mandato

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Il mandato è quel contratto in virtù della quale un soggetto si obbliga ad eseguire uno o più atti giuridici per conto di un altro soggetto.

Trova disciplina nel disposto dell'art. 1703 c.c. il quale così dispone: "Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra".

Si tratta di un contratto consensuale ad effetti obbligatori e può essere con o senza rappresentanza.

Mandato con rappresentanza

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Si ha mandato con rappresentanza quando un soggetto agisce in nome e per conto di un atro soggetto ed, in tal caso, il potere di agire è suggellato con un atto di conferimento denominato procura, con la quale viene appunto conferita la rappresentanza. In sintesi, la procura è un negozio unilaterale che consente al mandatario di agire in nome e per conto del mandante.

Mandato senza rappresentanza art. 1705 c.c.

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Il mandato senza rappresentanza trova disciplina nel disposto dell'art. 1705 c.c. il quale così dispone: "Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono".

Di conseguenza, alla luce del prefato disposto normativo, è lecito ritenere che il mandatario che agisce in nome proprio ma per conto altrui assume gli obblighi che sono scaturiti dal rapporto con i terzi anche laddove questi fossero stati a conoscenza del mandato.

In sintesi, nel mandato senza rappresentanza, gli atti posti in essere dal mandatario sono imputati direttamente a questi e non al mandante. Il mandante può agire finanche per i diritti di credito scaturenti dal rapporto a condizione che non vengano pregiudicati i diritti del mandatario.

La forma del mandato

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La giurisprudenza è tendenzialmente proclive a ritenere che non sia richiesta una particolare forma per il contratto di mandato ma addirittura che esso possa desumersi finanche da fatti concludenti.

Ora giova comunque precisare, come invece parte della dottrina ritiene che in determinati contesti, specie per quanto riguarda il mandato ad acquistare unità immobiliari, il rapporto di mandato debba essere suggellato da analoga forma di quella che è richiesta, sia ad substantiam che ad probationem, per il contratto che il mandatario deve concludere.

Data: 06/09/2022 09:00:00
Autore: Daniele Paolanti