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Avvocati copioni: è reato ma non di falso

Per la Cassazione le fattispecie incriminatrici cui riferirsi sono quelle di cui alla l. n. 475/1925, speciali rispetto a quelle del codice penale


di Valeria Zeppilli – L'esame da avvocato è uno scoglio temutissimo dai giovani che vogliono accedere alla professione e alcuni di essi, per superarlo, si lasciano andare a stratagemmi non esattamente legittimi.

Recentemente è accaduto che alcuni candidati abbiano presentato alla commissione dei compiti predisposti da un team appositamente riunitosi in un appartamento e importati in aula tramite WhatsApp. Ma sono stati scoperti.

Di tale vicenda, la quinta sezione penale della Corte di cassazione si è occupata con due distinte pronunce depositate il 20 gennaio: la numero 2739/2017 e la numero 2740/2017 (qui sotto allegate).

Esse sono particolarmente interessanti, oltre che per il ruolo di monito nei confronti di coloro che pongono in essere con eccessiva leggerezza comportamenti davvero gravi, anche per aver chiarito in quali fattispecie incriminatrici questi debbano essere correttamente ricondotti.

In particolare, la Cassazione ha precisato che è possibile fare riferimento solo alle ipotesi criminose previste dagli dagli articoli 1 e 2 della vecchia legge numero 475/1925.

Tali norme infatti, nel caso in cui la condotta incriminata si esaurisca nel predisporre e presentare in un simile contesto dei lavori non propri, devono considerarsi speciali rispetto alle ipotesi previste dal codice penale per situazioni simili, ovverosia quelle di falso ideologico per induzione attinenti alla formazione dei successivi atti pubblici "posto che i delitti in questione prevedono, come ipotesi aggravata, che l'aspirante consegua l'intento (del superamento dell'esame o del concorso)".

Ciò posto, non è possibile, per la pubblica accusa, motivare in alcun modo differente la possibilità di qualificare le predette condotte come falso per induzione.

Le norme

Si riportano, per completezza, i testi degli articoli 1 e 2 della legge del 1925.

Articolo 1 - Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento ed all'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi qualora l'intento sia conseguito.

Articolo 2 - Chiunque esegue o procura dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici, e in genere lavori per gli scopi di cui all'articolo precedente, è punito a norma della prima parte dello articolo stesso. È punito a termine del capoverso del detto articolo se l'aspirante consegua l'intento. In ogni caso la pena è aumentata da un terzo alla metà se concorra il fine di lucro; e se concorra anche l'abitualità, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Data: 26/01/2017 21:40:00
Autore: Valeria Zeppilli