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Cane addestrato con il collare elettrico: è reato

La posizione della giurisprudenza su particolari forme di addestramento degli animali


1.Premessa

LaCorte di Cassazione in una recente pronuncia è tornata ad occuparsidella legittimità di determinate forme di addestramento deglianimali ed, in species, dell'impiego del collare elettrico.Dalla sentenza citata ne emerge come i giudici di legittimitàabbiano inteso operare una distinzione tra reato di maltrattamento equello di abbandono con specifico riferimento alle varie tecniche diaddestramento.

2.Le differenze con il collare elettrico antiabbaio

Protagonistadi una delle vicende di cui si è occupata la Corte è un uomoproprietario di due cani impiegati per attività venatoria che erasolito addestrarli mediante l'impiego di un collare elettrico cheemetteva impulsidi brevissima durata ed energia trascurabileed a mezzo del quale provvedeva al loro richiamo. Non è la primavolta che il collare elettrico è oggetto di un interventogiurisprudenziale, dal momento che già in precedenza la Corte si eraoccupata di detta circostanza valutando la liceità dell'impiego delcollare antiabbaio. In detta ipotesi, secondo i giudici di PiazzaCavour, si configurerebbe il reato di maltrattamento di animali exart. 544 ter del Codice Penale. Detta norma prevede, al comma 1,infatti che "Chiunque,per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animaleovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o alavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punitocon la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000a 30.000 euro".In passato la Corte si era espressa nel senso di ritenere che"costituisceincrudelimento senza necessità nei confronti di animali,suscettibile di dare luogo quanto meno al reato di cui all'articolo727 Cp ogni comportamento produttivo nell' animale di sofferenzeche non trovino giustificazione nell'insuperabile esigenza ditutela non altrimenti realizzabile di valori giuridicamenteapprezzabili, ancorché non limitati a quelli primari cui siriferisce l'articolo 54 Cp, rimanendo quindi esclusa dettagiustificazione quando si tratti soltanto della convenienza edopportunità di reprimere comportamenti eventualmente molestidell'animale che possano trovare adeguata correzione in trattamentieducativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma diviolenza o accanimento"(v. per tutte Cassazione, Sezione terza, sentenza 43230/02).

3. Il collare elettrico peraddestramento

LaCorte di Cassazione in una recente pronuncia ha invece ritenuto chel'impiego del collare elettrico per addestrare un animale configuriil diverso reato di abbandono di animale, avendo riconosciuto igiudici di Piazza Cavour che "L'utilizzodi collare elettronico, che produce scosse o altri impulsi elettricitrasmessi al cane tramite comando a distanza, integra lacontravvenzione di detenzione di animali in condizioni incompatibilicon la loro natura e produttive di gravi sofferenze, poichèconcretizza una forma di addestramento fondata esclusivamente su unostimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull'integritàpsicofisica dell'animale"(Cassazionepenale sez. III 11 febbraio 2016 n. 21932).La norma alla quale fare riferimento dunque sembra essere l'art. 727del Codice Penale, rubricato "Abbandonodi animali"il quale sanziona non solo coloro i quali abbandonino cani domesticio che abbiano acquisito le abitudini della cattività ma financhecoloro i quali mantengano un animale in condizioni tali da rivelarsiincompatibili con la loro natura o comunque suscettibili di arrecareloro gravi sofferenze.

4. Conclusioni

Dalla giurisprudenza esaminata ne emerge un'evidente dicotomia: l'impiego del collare elettrico per fini di addestramento configura l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 727 c.p., soprattutto il comma II laddove è prevista una sanzione per coloro i quali detengano gli animali in condizioni incompatibili con la loro natura o tali da arrecare loro gravi sofferenze mentre, invece, l'impiego del collare elettrico con emissioni di scariche antiabbaio configura la diversa ipotesi di maltrattamento di animali, sanzionata dall'art. 544 ter c.p. in quanto detta condotta sottopone il cane a condizioni tali da renderlo soggetto ad insostenibili fatiche che ben potrebbero condurlo all'incrudelimento o comunque a condizioni diametralmente opposte alle sue caratteristiche etologiche.

Data: 10/11/2016 17:00:00
Autore: Avv. Daniele Paolanti