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Cessione dello stipendio, usura e truffa

Il mandato a riscuotere un credito non trasferisce la titolarità del diritto al mandatario, neppure quando il mandato sia conferito nel suo esclusivo interesse. (Nella specie si è ritenuto che non fosse legittimato passivo dell'azione di annullamento e rescissione di contratti di finanziamento la compagnia di assicurazione che aveva stipulato tali contratti quale mandante di vari istituti di credito e ciò nonostante la mandataria fosse legittimata ad agire per la riscossione.)Nel rito vigente ante la novella del 1990, l'omessa chiamata in causa del terzo autorizzata dal giudice a' sensi dell'art. 269 c.p.c. - quando non imposta dalla necessità di integrare il contraddittorio - non comportava l'estinzione del giudizio ma solo la impossibilità giuridica di emettere la pronuncia richiesta.Prima della entrata in vigore della legge n. 108/1996 sull'usura, priva di qualsiasi efficacia retroattiva, non poteva considerarsi usurario il tasso del 22-23% (TAEG).Devono considerarsi conformi alla normativa all'epoca vigente i contratti di cessione di quote di stipendio stipulati nel periodo 1988-1992 a' sensi dell'art. 5 del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, ove il debitore cedente si impegnava a restituire in 84 rate mensili un importo quasi doppio di quello ricevuto, comprensivo di interessi scalari all'8,5%, di commissioni, oneri assicurativi e provvigioni (Artt. 26 e 27 citato D.P.R.). Data: 21/02/2005
Autore: www.ilcaso.it