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Indennità di accompagnamento: anche chi la percepisce può guidare se c'è l'idoneità tecnica

Una commissione medica dovrà valutare l'idoneità alla guida del pilota, senza escludere a priori chi percepisce il beneficio


di Lucia Izzo - Anche chi percepisce l'indennità di accompagnamento può mettersi alla guida munito di regolare patente, mantenuta o conseguita ex novo, purché sia la commissione medica locale ad attestare la sua idoneità tecnica.

Tanto emerge dal parere del Ministero della Salute n. 80242290585/2016 (qui sotto allegato), avente ad oggetto proprio la compatibilità tra patenti speciali e indennità di accompagnamento.
Il dicastero si esprime sulla richiesta di chiarimenti giunta dal Dipartimento della funzione pubblica e, in prima battuta evidenzia che la relazione che sussiste tra indennità di accompagnamento e patente di guida non è determinata dall'erogazione del beneficio economico in sé, ma dalla patologia da cui è affetta la persona richiedente l'idoneità alla guida.
Secondo l'Ufficio, non si ravvisa un'incompatibilità assoluta tra indennità di accompagnamento e titolarità di una patente di guida speciale, quindi, essere beneficiari dell'indennità di accompagnamento non è a priori incompatibile con il conseguimento o il rinnovo di una patente speciale.
La scriminante, nel caso di specie, riguarda la possibilità di mettersi alla guida in condizioni di sicurezza per sé e per gli altri: pertanto, se la patologia della persona richiedente la licenza di guida, pur beneficiaria dell'indennità di accompagnamento, è tale da consentire la possibilità di
una guida in condizioni di sicurezza per sé e per gli altri, la patente potrà essere concessa o rinnovata.
La Commissione Medica Locale, chiarisce il Ministero, dovrà effettuare una valutazione medico legale fatta caso per caso, senza escludere aprioristicamente dalla visita i soggetti beneficiari di un'indennità di accompagnamento: a seguito della specifica valutazione potrà essere espresso un giudizio di idoneità o inidoneità alla guida.

Pertanto, conclude il parere, non è di per sé godere di un'indennità di accompagnamento che preclude il conseguimento o il rinnovo della patente di guida, quanto la patologia stessa che ne ha motivato il godimento e quanto la patologia stessa, sulla base di valutazioni "ad personam" permetta o meno una guida in condizioni di sicurezza per sé e per gli altri.
Data: 08/07/2016 10:00:00
Autore: Lucia Izzo