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Avvocati: pagare il domiciliatario è un obbligo del dominus

È deontologicamente responsabile l'avvocato che non provvede a retribuire il collega direttamente incaricato se non vi provvede il cliente


Avv. Laura Bazzan - Con la sentenza n. 151 del 24.09.2015, pubblicata in questi giorni sul proprio sito (qui sotto allegata), il CNF è tornato a pronunciarsi sulla questione del compenso dovuto al domiciliatario, confermando la propria giurisprudenza sull'art. 43 c.d.f. (già art. 30), che prevede l'obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega in capo al dominus qualora non vi adempia l'assistito, pena la sanzione disciplinare della censura.

La vicenda alla base della pronuncia vede coinvolto un avvocato del foro di Roma il quale, ricevuto mandato dal proprio assistito, aveva provveduto a nominare una corrispondente del foro di Tivoli e, ottenuta sentenza favorevole in materia di lavoro con condanna alle spese, richiedeva ed otteneva dalla domiciliataria la copia integrale del provvedimento, salvo "dimenticare" il pagamento delle competenze della stessa pur avendo nel frattempo ottenuto, per mezzo della cessione del credito, il completo soddisfacimento delle proprie spettanze sulla base del dispositivo.

Data: 07/07/2016 23:20:00
Autore: Laura Bazzan