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Litisconsorzio necessario: va integrato il contraddittorio con il proprietario del veicolo

Nell'azione diretta di stampo tradizionale il giudice istruttore ordina l'evocazione del proprietario del mezzo, Tribunale Fermo, ordinanza 5.4.2016, giudice Pietro Merletti


di Paolo M. Storani - Questa la recente ordinanza (5 aprile 2016) con cui il Tribunale Civile di Fermo, Giudice Istruttore Dott. Pietro Merletti, nell'ambito del giudizio civile n. 748/2013 R.G., ha rimesso la causa in lettura per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario dell'automobile coinvolta nel sinistro stradale:

"Il Giudice dott. Pietro Merletti,
in esito a precisazione delle conclusioni e spedizione a sentenza della causa, ha pronunciato la seguente ordinanza.
Il 7 settembre 2009, alle ore sedici, in Montegranaro XY, mentre si immetteva a destra partendo dal lato sinistro della strada dove si era fermato per far scendere un passeggero, veniva attinto a destra da vettura di cui in citazione si lamentava la elevatissima velocità allora tenuta; pertanto, citava il conducente ZY e la Allianz Assicurazioni per essere risarcito dei danni al mezzo e alla persona dinanzi alla Sezione Distaccata di Sant'Elpidio a Mare del Tribunale di Fermo.
La Assicurazione costituendosi invocava la integrazione del litisconsorzio con la E. S.r.l. proprietaria del mezzo e nel merito contestava la responsabilità del conducente ZY, che rimaneva contumace.
Condotta istruttoria con prove orali e CTU la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione".
Segue una esposizione di giurisprudenza in cui il Giudicante richiama Cass. 5538/2011 e Cass. 22757/2013 in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a. in cui evidenzia che il responsabile del danno deve essere chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicurazione con azione diretta, in deroga al principio di facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, trovando la norma giustificazione nell'esigenza di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed, in particolare, dall'azione di rivalsa.

"Deve escludersi - prosegue l'Estensore dell'ordinanza fermana del 5 aprile 2016 - che su quanto emerge dalla carta di circolazione debba prevalere la verbalizzazione della Polstrada dalla quale risultava che il convenuto nel giudizio di primo grado aveva dichiarato di essere il proprietario del veicolo, tenuto presente che l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, senza implicare l'intrinseca veridicità di esse.
Il contraddittorio, pertanto, non è integro e va evocato in giudizio il proprietario società E. S.r.l.
PQM
concede trenta giorni per integrare il contraddittorio con il proprietario società E. S.r.l.... e rinvia in prosieguo alla udienza del 29 settembre 2016 ore 9,30.
F.to Dott. Pietro Merletti".
Data: 23/04/2016 19:15:00
Autore: Law In Action - di P. Storani