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Buche: nessun risarcimento al pedone che conosce la strada

No alla responsabilità del Comune se è dimostrato che il pedone è giovane e percorre spesso quel tratto peraltro ben illuminato


di Lucia Izzo - Chi s'infortuna a causa della caduta in una buca, non può imputare il fatto al Comune e ai condomini del vicino stabile se quella strada la conosce bene poiché la percorre spesso. Ciò vale a maggior ragione se il tratto di strada al momento dell'incidente si presenta illuminato, se lo stesso adolescente ammette di essere spesso distratto e se nel referto medico compilato dopo la caduta non ne viene indicata la causa.


Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, nella sentenza 45/2016 sul ricorso promosso da un quindicenne feritosi a causa di una caduta provocata da una buca sul marciapiede.
Numerosi i motivi che portano il giudice a disattendere la domanda di risarcimento danni avanzata dal ricorrente: in primis, nessuna menzione della causa del sinistro era stata indicata nel referto medico del pronto soccorso e neppure in quelli in seguito compilati dall'ospedale dove la parte era stata ricoverata per un intervento.

La stessa ha poi ammesso la sua disattenzione, affermando di non essere solita guardare a terra mentre cammina e di essere stata proprio in quell'occasione particolarmente distratta.
Per giurisprudenza consolidata, inoltre, la giovane età di parte attrice, stante i presunti riflessi e le possibilità motorie, avrebbe consentito di evitare l'insidia che, comunque, sarebbe stata ben visibile secondo alcuni testimoni che sostengono che il punto della caduta sia chiaramente illuminato.


Il giudice del gravame va a confermare la pronuncia di prime cure ricordando che circa la responsabilità per danni causati dalle cose in custodia, ex art. 2051 c.c., "l'attore che agisce ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale".
Appello rigettato con condanna di parte attrice anche alle spese di lite.
Data: 13/04/2016 16:00:00
Autore: Lucia Izzo