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Condominio: l'amministratore deve comunicare i nomi dei morosi ai creditori

Non basta l'invio un rendiconto contabile che non riporti le generalità dei condomini morosi né indichi se la morosità è riferibile al credito dell'istante


di Valeria Zeppilli – L'imponente riforma che ha interessato il cd. diritto condominiale nel 2012 ha portato con sé rilevanti novità in materia, alcune delle quali, tuttavia, hanno generato non poche difficoltà applicative.

Si pensi ad esempio alla modifica dell'articolo 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile: tale norma oggi prevede che l'amministratore di condominio è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.

Ma quali sono i dati effettivamente da comunicare? Quelli specifici di coloro che non hanno provveduto al pagamento delle quote richieste? O è sufficiente una generica comunicazione del rendiconto contabile?

Della materia si è recentemente interessato il Tribunale di Tivoli.

Nel caso di specie, il creditore, un avvocato, aveva chiesto all'amministratore di condominio la comunicazione dei nominativi dei singoli condomini morosi e le rispettive carature millesimali e quote di morosità. L'amministratore, tuttavia, si era limitato a inviare solo un rendiconto contabile dal quale non era possibile evincere né le generalità complete dei condomini morosi né se la morosità che era evidenziata nel documento fosse riferibile, o meno, al credito dell'istante.

L'avvocato, quindi, si era rivolto al Tribunale per ottenere la condanna del condominio a una comunicazione più completa.

E questo ha ottenuto.

Con la sentenza del 16 novembre 2015 (qui sotto allegata), il Tribunale di Tivoli ha infatti condannato l'amministratore a comunicare all'avvocato/creditore i nominativi e i dati dei condomini morosi, nonché le rispettive quote dovute per caratura millesimale con indicazione completa delle generalità e delle quote millesimali di ciascun obbligato, facendo specifico riferimento ai crediti vantati dal ricorrente.

Unica consolazione: le spese di lite di controparte sono poste a carico del Condomino solo per la metà.

In fondo, l'onere di comunicazione era stato in parte assolto!

Data: 04/02/2016 14:00:00
Autore: Valeria Zeppilli