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Da domani, la tutela speciale per le vittime di reato è realtà. In allegato il Decreto Legislativo 212/2015

Entra in vigore il 20 gennaio 2016 il decreto legislativo n. 212/2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio


di Valeria Zeppilli – Con la Gazzetta Ufficiale n. 3/2016 del 5 gennaio scorso è stato finalmente pubblicato il decreto legislativo numero 212/2015, ovvero quello con il quale l'Italia ha provveduto a recepire la direttiva numero 2012/29/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

Ciò vuol dire che da domani 20 gennaio diverranno operative le tutele speciali apprestate in favore di tutti coloro che si trovano in condizioni di difficoltà a seguito di un reato del quale sono stati vittima.

Con una particolare attenzione a donne, minori, stranieri e vittime di violenza.

Più nel dettaglio, tale decreto rileva in particolar modo per aver modificato l'articolo 90 del codice di procedura penale e introdotto gli articoli 90-bis, 90-ter e 90-quater.

Oggi, quindi, le facoltà e i diritti previsti dalla legge per il coniuge a seguito del decesso di una persona offesa in conseguenza di reato, possono essere fatti valere anche dal convivente o dal soggetto con il quale la vittima era legata da una relazione affettiva stabile.

Sin dal primo contatto con le autorità, poi, sono ora rafforzati i diritti della persona offesa a conoscere e ricevere nella propria lingua gli atti essenziali per poter partecipare al processo.

Inoltre, i provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della misura di sicurezza detentiva e di evasione dell'imputato vanno ora immediatamente comunicati alla vittima del relativo reato, se commesso con violenza alla persona.

Infine, si prevede che una persona offesa possa essere considerata come particolarmente vulnerabile in ragione non solo dell'età e dello stato di infermità o deficienza psichica, ma anche sulla base del tipo di reato e delle sue modalità di esplicazione e delle circostanze nelle quali l'illecito sia stato perpetrato.

Alcune modifiche di rilievo hanno interessato anche le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, con l'introduzione dell'articolo 107-ter, relativo all'assistenza dell'interprete per la proposizione o la presentazione di denuncia o querela, e dell'articolo 108-ter, relativo alle denunce e alle querele per reati commessi in altro Stato dell'Unione Europea.

Data: 19/01/2016 20:35:00
Autore: Valeria Zeppilli