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Equitalia: l'aggio ridotto vale solo per le cartelle

La riduzione al 3%, operata dalla riforma fiscale, è applicabile solo alle cartelle di pagamento e non agli avvisi esecutivi


di Marina Crisafi - L'aggio ridotto o gli "oneri di riscossione", nella nuova denominazione introdotta dalla riforma fiscale operativa dal 1° gennaio scorso, al 3% valgono soltanto per le cartelle di pagamento e non anche per gli avvisi esecutivi ai quali sarà applicata invece la misura piena del 6%. Sono gli effetti delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 159/2015, che ha abbassato di due punti la percentuale applicata da Equitalia a titolo di "remunerazione" per l'attività di riscossione svolta.

L'aggio pieno per le somme affidate alla società a partire dal 2016 è pari al 6% (in luogo del precedente 8%) ed è destinato a scendere ulteriormente quando il pagamento da parte del contribuente avviene in modo tempestivo anche in forma dilazionata (entro il termine di 60 giorni dalla notifica).

Tuttavia, tale riduzione è applicabile soltanto nel caso di importi dovuti in base ad una cartella di pagamento (notificata a seguito ad esempio di avvisi bonari non definiti precedentemente con l'ufficio), non operando invece nelle ipotesi di avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'agenzia delle Entrate in materia di imposte sui redditi e addizionali. In tali casi, sui crediti affidati ad Equitalia per il recupero, da parte dell'Agenzia (una volta trascorsi i termini per la loro eventuale impugnazione), saranno comunque addebitati gli oneri di riscossione al 6% a prescindere dalla tempestività del pagamento.

Si ricorda che gli oneri di Equitalia vengono applicati (nella percentuale intera o ridotta) non solo sulle maggiori imposte accertate e sulle spese di notifica della cartella, ma anche sulle sanzioni e gli interessi.

Data: 08/01/2016 06:30:00
Autore: Marina Crisafi