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Mantenimento: rischia il carcere l'ex che non lascia la casa coniugale e versa l'assegno in modo sporadico

Per la Cassazione lo stato di bisogno del padre disoccupato va dimostrato. Non conta che la madre possa provvedere alle esigenze della figlia


di Lucia Izzo - A seguito della separazione giudiziale il giudice provvede a ordinare una serie di provvedimenti relativi alla disciplina della coppia, ad esempio l'assegnazione della casa coniugale, l'attribuzione di un contributo di mantenimento ai figli o all'ex, il regime di affidamento e gli orari di visita del genitore non affidatario.

Non provvedere a rispettare l'ordine giudiziale può portare anche al carcere.

Lo dimostrano diversi precedenti giurisprudenziali, ad esempio la sentenza n. 10147/2013 (qui sotto allegata) della Corte di Cassazione, sesta sezione penale, che ha confermato la condanna di un padre alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 388, comma 2, c.p. e 570, comma 2, c.p., uniti dal vincolo della continuazione.

L'uomo è stato ritenuto colpevole per aver violato l'obbligo giudiziale, imposto con provvedimento del Presidente del Tribunale, di rilasciare la casa coniugale in favore della moglie e per aver omesso di versare il contributo di mantenimento disposto in favore della figlia minore.

Non basta all'uomo difendersi evidenziando le condizioni dell'altro genitore, comunque tenuto al sostentamento del minore, e ritenendo che la sua dimostrata disoccupazione avrebbe dovuto portare ad esimere da responsabilità.
Infatti, chiariscono i giudici, l'accertato mancato versamento, per più mesi, del mantenimento della figlia, non è neutralizzato, anche sul versante del giudizio di responsabilità penale, da discontinui e parziali versamenti.

Non colgono nel segno le indicazioni difensive in ordine alla lamentata insussistenza dello stato di bisogno in capo alla minore, in ragione della condizione economica della madre, e neppure l'assenza in capo al ricorrente della necessaria disponibilità finanziaria utile a garantire l'adempimento dell'obbligo di mantenimento.
La sufficienza dei mezzi predisposti dalla madre è dato indifferente ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, giacche lo stato di bisogno dei figli minori ricorre anche quando alla somministrazione dei messi di sussistenza provveda la madre.

Inoltre l'addotta insufficienza della capacità economica dell'imputato non ha rilievo laddove, come nel caso di specie, non venga dimostrato dal soggetto interessato l'oggettiva impossibilità di adempiere: la generica indicazione della condizione di disoccupato non esclude in radice altre possibili fondi reddituali.

Questa circostanza, quindi, non esime da responsabilità per il reato di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, poiché se l'interessare vuole dimostrare lo stato di bisogno ha l'onere di allegare gli elementi indicativi della effettiva impossibilità di adempiere.
Dichiaratosi inammissibile il ricorso, va confermata la pena stabilita nel merito.
Data: 24/12/2015 17:30:00
Autore: Lucia Izzo