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Falsi dirigenti: nuova sentenza della Cassazione contro l'Agenzia delle Entrate ed a favore del contribuente

Nullo l'accertamento sottoscritto su delega quando questa è generica


Dott.ssa Floriana Baldino - Una nuova sentenza della Suprema Corte di Cassazione si è espressa in favore del contribuente, la n. 25017/2015 depositata l'11 dicembre scorso.

Molto si è detto in merito alle false dirigenze dell'Agenzia delle Entrate (leggi, tra gli altri: "Corte costituzionale: nulli gli atti dell'Agenzia delle Entrate e nulle le cartelle Equitalia firmate e trasmesse da 'dirigenti di fiducia'"; "Falsi dirigenti: il Consiglio di Stato ribadisce ancora una volta l'illegittimità delle nomine), ma ora dal Palazzaccio arriva una nuova pronuncia che anziché dichiarare la nullità gli accertamenti filmati dai dirigenti illegittimi, dichiara nullo l'accertamento firmato su delega del direttore dell'Agenzia, allorquando la delega di firma è generica ed impersonale.

Se per un verso, dunque, le diverse Commissioni Tributarie tendono per lo più a considerare validi gli atti seguendo il principio della conservazione degli stessi (ex art. 21 octies, c. 2, l. 241/90), la recente Cassazione invece ispirandosi ad un principio diverso (peraltro affermato anche da precedenti sentenze), ha dichiarato nullo l'avviso di accertamento.

L'art. 42 del d.p.r. n. 600/1973 dichiara, infatti, che: "l'avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato".

La delega di firma deve contenere, per la sua validità, degli elementi precisi, quali le ragioni della delega e il termine di validità della delega conferita. Per cui, stabilisce la Cassazione, laddove le deleghe siano conferite in maniera del tutto generica (ovvero delega al capo team), queste sono illegittime ed inficiano anche il successivo atto impositivo.

Gli atti impositivi fiscali, incidono pesantemente sugli interessi legittimi dei cittadini/contribuenti, motivo per cui la responsabilità del firmatario non si ferma alla semplice firma dell'atto ma deve esservi in capo al delegato anche una capacità tecnica che gli consenta di formare gli atti con la giusta conoscenza.

Data: 15/12/2015 19:48:00
Autore: Dott.ssa Floriana Baldino