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Avvocati: fuori dall'albo chi non è "organizzato"

Emesso il parere favorevole delle commissioni parlamentari, ora manca il via libera del ministro


di Marina Crisafi – E' stato emesso dalla commissione giustizia della Camera il parere favorevole al regolamento del ministro della giustizia che fissa i requisiti per continuare ad esercitare la professione forense.

Il sì della Camera, come avevamo annunciato nei giorni scorsi (leggi: Avvocati: via libera dalla Camera ai 6 requisiti per rimanere iscritti all'albo"), è senza condizioni e osservazioni di sorta.

Anzi, come si legge nel parere (qui sotto allegato), i requisiti contenuti nell'art. 2, sono valutati positivamente in quanto volti a "migliorare il funzionamento concorrenziale e la competitività del sistema economico, estromettendo dal mercato i professionisti che esercitano l'attività in modo sporadico e non adeguatamente organizzato, senza un sufficiente livello di professionalità".

Si ricorda che lo schema di decreto ministeriale, adottato in attuazione dell'art. 21 della riforma professionale forense (l. n. 247/2012), prevede che la permanenza dell'iscrizione all'albo degli avvocati sia subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente.

I sei requisiti richiesti, da possedere contemporaneamente, sono i seguenti:

- essere titolare di una partita Iva attiva o far parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita Iva attiva;

- avere l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica, destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società o associazione di studio con altri colleghi, o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;

- aver trattato almeno cinque affari l'anno (sia attività giudiziale che stragiudiziale), anche se l'incarico è stato conferito da altro professionista;

- essere titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'ordine;

- aver assolto gli obblighi di aggiornamento professionale;

- aver stipulato una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione.

Ora, concluso l'iter parlamentare, la palla passa al ministro.


Data: 03/12/2015 20:27:00
Autore: Marina Crisafi