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Diritto Militare: per il danno biologico ed esistenziale da 'uranio impoverito' è competente il giudice ordinario e non il giudice amministrativo

il Tribunale di Roma riconosce la competenza del giudice ordinario in materia di risarcimento del danno non patrimoniale


Dott. Antonino Miceli – Il caso, delibato dal Tribunale di Roma il 30/09/2015, origina dalla morte di un caporalmaggiore dell'esercito italiano, che dal 2003 al 2004 ha prestato servizio nella missione di pace internazionale in Bosnia Erzegovina. Nel corso di alcuni servizi di controllo del territorio, devastato dai bombardamenti N.A.T.O., il militare, a causa di tracce di uranio impoverito disperse sul terreno e su liquami di scarico, contraeva la “leucemia acuta mieloide scarsamente differenziata WHO 2002 ex LAM M4 FAB, rischio differenziato” malattia che conduce in breve tempo alla morte. I germani e la madre del compianto militare intraprendono la causa civile contro il Ministero della Difesa, chiedendo il risarcimento del danno biologico ed esistenziale patito per la morte del congiunto.

Il Tribunale di Roma, rigettando le contrarie eccezioni e difese, argomenta riconoscendo la competenza del giudice ordinario in tema di danno biologico ed esistenziale da “uranio impoverito” poiché il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'esercito è coperto dall'obbligo ex art. 2087 c.c. di dotare i militari in missione di pace di tutte le tecnologie aggiornate ai nuovi rischi nella sicurezza sul lavoro.

Rischi che nel caso di specie sono dati dalla fusione di metalli pesanti e nanoparticelle di polveri impoverite di uranio delle bombe lanciate dai caccia N.A.T.O.

Inoltre, poiché la legge finanziaria del 2007 riconosceva alla madre del militare l'assegno vitalizio per aver il figlio partecipato alla missione di peace keeping, il nesso di causalità tra fatto e danno è dimostrato proprio da questo riconoscimento economico dello Stato.

Di conseguenza, i giudici, accertata la responsabilità civile del Ministero della Difesa per la sua posizione di garanzia ricoperta quale datore di lavoro, riconoscono il danno biologico per la malattia contratta in territorio bosniaco e il danno esistenziale quale impedimento alla vita di relazione e all'espletamento della vita affettiva e delle relazioni sociali con la propria fidanzata, sentita come teste nel corso del processo e con i familiari del defunto per un totale di 500.000 euro, liquidando anche le spese legali per 36.000 euro circa.

Dott. Antonino Miceli - laureato presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, praticante abilitato tel. 348 7030304.

Data: 07/11/2015 15:00:00
Autore: Antonino Miceli