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Cassazione: sì all'Ici per l'albergo di proprietà della Chiesa

Confermato il no all'esenzione dal tributo per gli immobili non destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali


di Marina Crisafi - Non si è ancora spenta l'eco delle polemiche sullasentenza dello scorso luglio che ha obbligato le scuole paritarie cattoliche apagare l'Ici (leggi: "Cassazione: sì all'Ici per le scuole religiose"), che il Palazzaccio torna sul temaconfermando la decisione di merito e condannandol'istituto religioso proprietario di un complesso immobiliare concesso inaffitto per attività alberghiera a pagare il tributo.

In realtà, l'ordinanza n. 19016/2015 depositata ieri da piazzaCavour (qui sotto allegata) è in linea con il precedente orientamento inmateria relativo al pagamento dell'imposta, per cui l'istituto religioso dovràpagare le annualità pregresse (relative al 2007), impugnate e non saldate.

È del tutto evidente, infatti, perla Cassazione che il complesso immobiliare affittato ad una società di capitaliche si occupa di attività alberghiera e dunque produttrice di reddito, non possa rientrare tra quelli esenti daltributo, in quanto trattasi di immobile non destinato esclusivamente allosvolgimento di attività non commerciali.

A nulla valgono le doglianze dell'enteecclesiastico che lamentava che la CTR di Perugia non avesse indicato leragioni in virtù delle quali riteneva che il complesso immobiliare fosse sottopostoall'imposizione indiretta Ici, pretesanella sua interezza, anziché mediante frazionamento, nonostante che già ilrelativo avviso di accertamento fosse stato impugnato, mentre l'atto esecutivoera stato emesso durante il contenzioso.

La decisione della CTR, hannoconfermato infatti i giudici di legittimità, è in linea con altre pronunce dilegittimità (Cass. n. 23584/11; n. 23585/11 e n. 23586/11) inerenti alcuneannualità d'imposta proprio tra le stesse parti, nonché alle medesime questionisollevate con la controversia in esame, nei confronti della quale perciò “operail giudicato esterno”.

Invero nel processo tributario, haproseguito la S.C., “il principio ritraibile dall'art. 2909 c.c. secondo cui ilgiudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa,entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero della causapetendi intesa come titolo dell'azione proposta e del bene della vita che neforma l'oggetto (petitum mediato) a prescindere dal tipo di sentenza adottato(petitum immediato) è applicabile nonsolo allorchè si tratti della medesima imposta come nella fattispecie in esamema anche nel caso in cui gli atti tributari impugnati in due giudizi sianodiversi”.

Data: 25/09/2015 09:10:00
Autore: Marina Crisafi