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La destinazione urbanistica non può essere modificata in peius

Per il Tar Umbria, la a modifica della destinazione d'uso di un immobile sottoposto al vincolo storico-artistico, è idonea ad incidere su interessi riferibili alla comunità


Avv. Cristina Bassignana - La vicenda che ha richiesto l'intervento del TAR dell'Umbria, e dallo stesso decisa con sentenza n. 227 dell'1 giugno 2015, prende le mosse dal ricorso presentato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'annullamento della delibera del Consiglio Comunale 15.12.2008 n. 307 con la quale il Comune di Terni modificava in peius la destinazione edificatoria del previgente strumento urbanistico generale.

La vicenda

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Il Comune ha disposto la destinazione a verde pubblico di un compendio immobiliare, denominato ex Caserma Cairoli e dichiarato di particolare interesse storico–artistico, di cui è proprietario il Ministero.

Le censure dedotte sono le seguenti:

La decisione del Tar

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Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso accogliendolo per le seguenti ragioni.

Il compendio immobiliare non può essere ascritto al patrimonio disponibile dello Stato in quanto ai sensi dell'art. 822, II comma, c.c., "appartengono al demanio necessario gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico". E' pertanto priva di fondamento la pretesa del Comune di ascrivere la ex Caserma Cairoli al patrimonio disponibile dello Stato.

La Legge Regionale n. 31/97 disciplina le modalità di adozione del PRG indicando peraltro gli Enti, le Amministrazioni dello Stato ed i soggetti legittimamente interessati che debbono essere invitati a partecipare alla Conferenza.

La Corte Costituzionale con sentenza del 15.11.1985 n. 286, dal canto suo, ha stabilito il principio secondo cui "ogni qual volta concorra una molteplicità d'interessi eterogenei, riferibili a soggetti diversi e tutti di rilievo costituzionale, alla loro composizione si deve provvedere attraverso l'istituto, tipico e generale del diritto pubblico, rappresentato dall'intesa; non spetta dunque alle regioni ed alle province autonome approvare gli strumenti urbanistici senza che, nelle parti in cui essi prevedono il mutamento di destinazione di beni pubblici statali, sia previamente intervenuta un'intesa con i competenti organi centrali".

Il richiamo alla Consulta

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Ad avviso del TAR il principio affermato dalla Consulta è applicabile anche al caso di specie in quanto la modifica della destinazione d'uso di un immobile sottoposto al vincolo storico-artistico, in sede di approvazione di un PRG, è idonea ad incidere su interessi riferibili alla comunità. Non si può pertanto escludere un interesse legittimante la partecipazione dell'autorità statale al procedimento. Il TAR ritiene che nel caso concreto sia "irragionevole la pretesa del Comune di equiparare sul piano procedimentale la posizione dello Stato, proprietario di un bene sottoposto a vincolo storico artistico ed ente preposto alla relativa tutela, a quella indistinta di tutti i soggetti proprietari di aree private incise dal piano strutturale, per i quali sussite il solo strumento della presentazione delle osservazioni".

Data: 02/09/2015 16:00:00
Autore: Cristina Bassignana