Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cambio sesso? Le spese per l'operazione sono detraibili

Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 71/E in allegato


di Marina Crisafi – Chi si sottopone ad un intervento chirurgico per cambiare sesso potrà detrarre le spese sostenute. Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 71/E del 3 agosto 2015 (qui sotto allegata) rispondendo ad un interpello presentato da un soggetto che, a seguito dell'accertamento del “disturbo dell'identità di genere” si era sottoposto a “metoidioplastica”, ovvero ad un intervento chirurgico finalizzato alla ricostruzione dei genitali maschili.

L'istante chiedeva dunque alle Entrate se le spese sostenute (circa 11mila euro) potevano essere detratte ai fini Irpef non trattandosi di chirurgia estetica.

Per il Fisco la risposta è positiva.

L'intervento chirurgico per il cambio di sesso ha sottolineato infatti l'Agenzia, autorizzato dal tribunale e previsto dalla l. n. 164/1982 nel caso in cui sia necessario “assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico” è indubbiamente una prestazione sanitaria avente finalità terapeutiche e pertanto inclusa nei Lea (livelli essenziali di assistenza) “garantiti dal SSN ed erogata anche in strutture pubbliche e accreditate”.

Dunque, i costi sostenuti per tale tipo di intervento rientrano tra quelli detraibili come spesa sanitaria, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. C del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Quanto alla misura, la disposizione del TUIR consente la detrazione dell'imposta lorda di un importo pari al 19% delle spese sanitarie, per la parte che eccede euro 129,11, costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica (diverse da quelle ex art. 10 e da quelle per prestazioni specialistiche, protesi dentarie e sanitarie in genere).

Per fruire della detrazione, la prestazione sanitaria dovrà risultare espressamente descritta nella fattura del centro dove la stessa è stata eseguita.

Data: 06/08/2015 08:00:00
Autore: Marina Crisafi