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Attenzione a mettere in mora l'assicurazione via telefax

Per la Cassazione non è strumento idoneo a fornire la prova della ricezione


di Valeria Zeppilli - In caso di danni subiti aseguito di incidente stradale, la messa in mora della compagnia diassicurazioni tenuta al risarcimento non può essere validamenteinviata via telefax, ma solo la raccomandata con avviso diricevimento costituisce strumento adeguato.

Infatti attraverso iltelefax non è possibile fornire idonea prova della ricezionedell'apposita lettera da parte del destinatario, nonostantel'utilizzo di una linea dedicata, essendo a tal fine imprescindibilel'utilizzo degli ordinari strumenti di comunicazione o, comunque, diquelli espressamente indicati dal Codice delle assicurazioni1.

Questo è quanto hastabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 15749/2015pubblicata il 27 luglio (qui sotto allegata).

Secondo il Codice delleassicurazioni, infatti, l'azione per il risarcimento dei dannicausati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti può essereproposta solo dopo che sia decorso un determinato termine rispettoalla data in cui il danneggiato abbia chiesto all'assicuratore ilrisarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso diricevimento.

Dalla lettura fatta dallaCassazione, sembrerebbe dunque che l'utilizzo di tale strumento,laddove sia parte in causa una compagnia di assicurazioni, divengacondizione di procedibilità della domanda giudiziale perottenere il risarcimento del danno.

Del resto, oltre ad averritenuto irrilevanti i tentativi del danneggiato di provare che lacompagnia avesse in effetti ricevuto la messa in mora, i giudicinon hanno dato alcuna importanza neanche al fatto chel'assicurazione interessata, nel caso di specie, aveva fattoesaminare l'auto coinvolta dal sinistro da un proprio perito eaveva anche sottoposto a visita medica il soggetto per le lesioni personali subite a seguitodell'incidente: tali iniziative, infatti,non sono state considerate dalla Corte idonee ad essere messe inrelazione univoca con la ritualità della messa in mora.



1 Il riferimento in sentenza è all'articolo 22 della legge numero 990/1969, ovverosia al vecchio codice delle assicurazioni, in quanto il sinistro oggetto di causa è avvenuto nel 1989. L'utilizzo della raccomandata a/r, tuttavia, oggi è previsto anche dall'art. 145 del nuovo codice delle assicurazioni, di cui al d.lgs. n. 209/2005.

Data: 28/07/2015 16:00:00
Autore: Valeria Zeppilli