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Avvocati-mediatori? C'è conflitto di interessi. Ecco i chiarimenti del Ministero

Lo stop di via Arenula vale anche per il difensore di fiducia della parte chiamata in mediazione. In allegato la circolare


diMarina Crisafi - Incompatibilità del legale di fiducia della parte chiamata in mediazioneiscritto nell'organismo prescelto dall'istante, estensione del divieto ancheagli enti che condividono i “mediatori” e niente deroghe pattizie finalizzatead eludere i divieti.

Questi, per sommi capi, i chiarimenti del Ministero della Giustizia sull'interpretazionedella norma di cui all'art. 14-bisdel d.m. n. 180/2010, come introdotto dal d.m. n. 139/2014 che ha dettato uncomplesso quadro di incompatibilitàin materia destando diversi dubbi applicativi.

Con la circolaredi oggi (qui sotto allegata), via Arenula fa, dunque, chiarezza sullediverse regole, partendo dal presupposto che la ratio della norma è quella di “garantirela sussistenza dei requisiti di terzietà e imparzialità dell'organismo dimediazione e dei suoi mediatori” in un'attività tanto delicata quantosignificativa che prospetta un percorso alternativo alla giurisdizione per ladefinizione di controversie e che, come tale, deve essere svolta da un terzoposto in una posizione di “assolutaequidistanza rispetto alle parti in lite”.

In quest'ottica, dunque, stop al ruolo contemporaneo di difensore di fiducia del chiamato inmediazione iscritto come mediatorepresso l'organismo prescelto dall'istante, perché tale posizione si tradurrebbein un conflitto di interessi,creando posizioni ingiustificatamente differenziate e senza garanzia diimparzialità del procedimento.

Unostop che si estende anche alle sedi in convenzione ex art. 7, comma 2, lett. c),del d.m. n. 180/2010 che condividono i mediatori di altri organismi, che, cometali, si trovano nella stessa posizione formale dei mediatori iscritti pressol'ente “delegante”. Né, secondo lacircolare, possono ammettersi accordi derogatori e consensuali allesuddette incompatibilità che, pertanto, rimangono sottratte alla liberadisponibilità delle parti.

Dal canto loro, infine, gli organismi di mediazione hanno il potere-dovere, in virtù dellefunzioni di vigilanza e controllo attribuite, di rifiutare la ricezione di istanze nelle quali si profilano leipotesi di incompatibilità descritte, trattandosi di domande proposte “in evidente violazione di norma”.

Data: 14/07/2015 23:15:00
Autore: Marina Crisafi