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Riconoscimento delle sentenze straniere in materia civile e commerciale nell'ordinamento italiano, comunitario e polacco.

Il riconoscimento delle sentenze straniere in Polonia


Sempre piu'frequentemente sentenze di tribunali stranieri (tra cui, quindi, italiani)passate in giudicato devono essere eseguite in Polonia. La normativacomunitaria prevede una procedura uniforme di riconoscimento ed esecuzionedelle sentenze degli stati membri in tutto il territorio dell'Unione tuttavia,come nel caso della Polonia, non mancano delle particolarita' del sistemalegislativo che richiedono di porre in essere determinati adempimenti previall'esecuzione.

1) Riconoscimento di sentenze straniere nell'ordinamentoitaliano.

La legge n. 218 del1995 ha riformato il sistema italiano di diritto internazionale privato. L'art.64 disciplina le condizioni affinche' la sentenza straniera sia riconosciuta inItalia “senza che sia necessario ilricorso ad alcun procedimento”. Il giudice straniero in tal caso deveessere competente secondo i principi dell'ordinamento italiano. Inoltre devonoessere rispettate le seguenti condizioni:

1. l'atto introduttivo deve essere portato a conoscenzadella parte convenuta secondo le norme dello Stato della decisione di origine;

2. le parti si sono costituite o e' dichiarata la contumaciasecondo le norme dello Stato della decisione di origine;

3. la decisione e' passata in giudicato secondo la leggedello Stato di origine;

4. la decisione non e' contraria ad un altro provvedimentopassato in giudicato o pendente davanti il giudice italiano;

5. la decisione non e' contraria all'ordine pubblico.

L'art. 67 precisache in caso di mancata ottemperanza, di contestazione oppure quando debbaeseguirsi forzatamente l'esecuzione di una sentenza straniera, chiunque siainteressato, possa richiedere presso la Corte d'Appello del luogodell'esecuzione il riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 64 di cuisopra.

2) La “liberacircolazione delle decisioni” nell'Unione Europea.

Le piu' stretterelazioni e i rapporti di reciproca fiducia che si sono istaurate all'internodell' Unione Europea, hanno portato alla creazione di uno spazio giudiziariocomune, ispirato dal principio della “liberacircolazione delle decisioni”. Prima con la Convenzione di Bruxelles del1968, poi con il Regolamento (CE) 44/2001 ed il Regolamento (UE) 1215/2012 chelo ha sostituito a decorrere dal 10 Gennaio 2015, l' Unione Europea ha mirato araggiungere questo importante obiettivo.

3) Il Regolamento 1215/2012 (Bruxelles I-bis)

Ambito di applicazione. L'art. 1 del Reg. 1215/2012 (cd.Bruxelles I-bis) ne definisce l'ambito di applicazione. Esso si applica in materia civile ecommerciale, indipendentemente dalla natura dell'autorità giurisdizionale.” Vengono esclusi esplicitamente dalla sferaapplicativa del regolamento:

· la materia fiscale, doganale e amministrativa;

· la responsabilita' dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio dipubblici poteri;

· lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fraconiugi o derivante da rapporti che secondo la legge applicabile a questiultimi hanno effetti comparabili al matrimonio;

· i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altrepersone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e leprocedure affini;

· la sicurezza sociale;

· l'arbitrato;

· le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela,di matrimonio o di affinità;

· i testamenti e le successioni.

Per alcune di queste materie sonogia' in vigore altri atti della Comunita' ( reg. CE n.1346/2000 per l'insolvenza, reg. CE n. 2201/2003 in materia familiare, reg. CEn. 4/2009 per gli alimenti, regolamentoUE n. 650/2012 per le successioni).

Riconoscimento ed esecuzionedelle decisioni straniere. Ilriconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti emessi negli Stati Membri sonodisciplinati nel Capo III del Regolamento. Nel termine “decisione”, ai sensidell'art. 2 lett a) , rientrano anche iprovvedimenti provvisori, quelli cautelari e quelli emessi inaudita alteraparte se notificati prima dell'inizio dell'esecuzione.

Riconoscimento delle decisioni straniere. L' art. 36 esplicitamente definisce la decisioneemessa in uno Stato membro come riconosciuta negli altri paesi dell'UE “senzache sia necessario il ricorso ad una procedura particolare”.

La decisione straniera puo' essere fattavalere:

1. in via principale. Ogni parteinteressata, provando un minimo di interesse ad agire puo' richiedere ilriconoscimento. Inoltre, rispetto al precedente Regolamento, e' ammessaesplicitamente la possibilita' di introdurre, oltre alla domanda diriconoscimento del riconoscimento, una domanda di diniego dello stesso in viaprincipale.

2. In via incidentale. Nel momentoin cui l'esigenza di far valere una decisione straniera sorge in un altroprocedimento, la competenza spetta al giudice davanti al quale quest'ultimo e‘svolto.


Sospensione del procedimento. Il giudice, ove si agisca per il riconoscimento (o il suo diniego) in viaincidentale, ha la possibilita' di sospendere il procedimento principale peraccertare il riconoscimento ovvero il suo diniego.

Il giudice davanti al quale ladomanda di riconoscimento e' proposta ha inoltre il potere di sospensione anchequando la decisione in questione sia impugnata davanti l'ordinamento di origineovvero ancora non siano scaduti i termini per l'impugnazione.


Introduzione del procedimento, documenti richiesti. L'art 37 precisa quali documenti la parte deveprodurre per l'introduzione del procedimento:

· una copia della decisione avente i requisiti per stabilirne l'autenticita';

· L'attestato previsto dall'art. 53, compilato sul modello fornitonell'allegato I.

L'autorita' giudiziaria richiestapuo', ove ce ne fosse bisogno, esigere dalla parte richiedente, la traduzionedell'attestato di cui Allegato I, oppure, se necessario, la traduzionedell'intera decisione.

Cause di diniego del riconoscimento. All'art. 45 sono dettate le cause di diniego delriconoscimento. Questo deve essere negato:

a) per contrarieta' all'ordinepubblico;

b) quando essendo svoltosi unprocedimento in contumacia, il convenuto non abbia avuto la materialepossibilita' di costituirsi per mancata comunicazione o notificazione;

c) se vi e' incompatibilita' con unadecisione definitiva oppure con un procedimento in corso riguardante lo stessooggetto nello Stato membro richiesto;

d) se sono state violate le normesulla competenza a tutela delle categorie di contraenti deboli individuate dalregolamento (lavoratore, consumatore, assicurato).

Esecutivita' di una decisione di uno Stato membro. L'art 39 del nuovo Regolamento, a differenza del Reg.44/2001, stabilisce che, la decisione che viene emessa ed è esecutiva in unoStato membro, “è altresì esecutiva neglialtri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività”.Il corollario piu' evidente di questa nuova impostazione e' l'immediatarichiedibilita' dei provvedimenti cautelari previsti dall'ordinamento delloStato richiesto anche sulla sola base del titolo esecutivo straniero.

Documenti necessari ai fini dell'esecuzione e presentazione della domanda. Ai fini dell'esecuzione di un titolo esecutivostraniero il richiedente fornisce alla competente autorita' giudiziaria unacopia della decisione e l'attestato previsto dall'art. 53 come per ilprocedimento di riconoscimento della decisione di cui all'art. 37. L'attestatocontiene ai fini dell'esecutivita' tutte le indicazioni necessarie per unavalutazione immediata dell'entita' del credito (contenuto ed efficacia della decisione,esecutività della sentenza nell'ordinamento di origine, generalità della partevittoriosa e di quella soccombente, importo principale, metodo dipagamento ecc.). L'attestatova notificato o comunicato alla controparte prima dell'inizio dell'esecuzioneinsieme alla decisione se questa non le e' stata previamente notificata. La domanda va presentata all'autorita' che gli Statimembri hanno designato come competente ai sensi dell'art. 75 del Regolamento(in Italia la Corte d'Appello)

Traduzioni e diritto di difesa. Il giudice puo' richiedere a chi fa la domanda la traduzionedell'attestato (o della decisione ove sia necessario) in una delle linguepreviste dal regolamento, se lo ritiene indispensabile ai fini della causa. Tral'altro anche la parte che subisce l'esecuzione puo' richiedere la traduzionedella decisione in una lingua ad essa comprensibile o nella lingua del luogodove e' domiciliata per avere la possibilita' materiale di opporsi. Quando latraduzione e' richiesta, l'esecuzione rimane bloccata con la sola possibilita',per chi agisce, di richiedere i provvedimenti cautelari previstidall'ordinamento dello Stato richiesto. Per l'effetto dilatorio, che questomeccanismo di tutela della della parte convenuta potrebbe comportare, e'suggeribile dotare sempre la decisione della opportuna traduzione.

Negazione dell'esecuzione. Richiamo. L'esecuzione di una decisione dello Stato membroviene negata quando la parte resistente si opponga alla stessa per uno deimotivi previsti dall'art. 45 sopra elencati.

Esecutivita' di provvedimenti non esistenti nello Stato richiesto. L'art. 54 del Regolamento, innovando rispetto alRegolamento 44/2001, permette l'adattamento di provvedimenti emessi nello Statodi origine all'ordinamento dello Stato richiesto anche se non esistenti inquesto. Il giudice competente provvede in questo caso, nei limiti delpossibile, ad adattare il provvedimento originario ad uno schema funzionaleanalogo e che comunque non trascenda l'efficacia del provvedimento nell'ordinamentodi origine.

La fase esecutiva e' per il restodisciplinata dalle norme nazionali.

Rapporti con il vecchio Regolamento. Il Regolamento (UE) 1215/2012 abroga il Regolamento(CE) 44/2001. Tuttavia ai sensi dell' art. 66 il nuovo Regolamento si applica “solo alle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti oregistrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data osuccessivamente al 10 gennaio 2015.” Per quegli atti che non rientrano in tale spazio temporale continua adapplicarsi il vecchio regolamento.

4) Il riconoscimento delle sentenze straniere in Polonia

Nel sistema polacco,al fine di eseguire una sentenza straniera, e' necessario corredare il titoloesecutivo della clausola di esecutivita' (in lingua polacca klauzulawykonalności).

La clausoladi esecutivita' di regola ha un carattere dichiarativo, cio' significa che essanon e' fonte di nuovi diritti, ma solamente certifica l'idoneita' del titoloesecutivo ad essere eseguito. La predetta regola, tuttavia, presenta diverseeccezioni in cui la stessa clausola esecutiva ha carattere costitutivo cioe'completa o modifica il titolo esecutivo. Costituiscono eccezioni le situazioniin cui la clausola di esecutivita' puo' essere emessa a favore o contro le personenon menzionate nel titolo esecutivo, tali persone sono: il coniuge del debitoremenzionato nel titolo, il successore di diritto (es. erede), il creditore o ildebitore menzionato nel titolo esecutivo o altri soggetti previsti dalla legge(es. il socio di una societa' semplice). Organo competente all'emissione dellaclausola esecutiva e' il tribunale competente individuato secondo i seguenticriteri:

- nel casodi titolo emesso dal tribunale (sentenza, decreto) e' competente il giudice diprimo grado presso il quale e' stata istruita la causa o il giudice di secondogrado (nel caso in cui gli atti si trovano presso questo secondo);

- nel casodi titolo emesso dal tribunale amministrativo o altra decisione, accordo oppureatto, il tribunale competente e' il tribunale circondariale (Sąd Rejonowy inlingua polacca) del distretto di appartenenza individuato in base alla sede oal luogo di residenza del debitore. Nel caso in cui non sia possibileindividuare il tribunale competente, si incarica il tribunale del distretto incui deve essere effettuata l'esecuzione;

- infinenel caso (di maggiore interesse in questa sede) di sentenza emessa da untribunale straniero il tribunale competente per l'emissione della clausolaesecutiva e' individuato nel tribunale distrettuale (Sąd Okręgowy in linguapolacca) del distretto di appartenenza individuato in base alla sede o al luogodi residenza del debitore. Anche in questo caso, nel caso in cui non siapossibile individuare il tribunale competente, si incarica il tribunale deldistretto in cui deve essere effettuata l'esecuzione.La clausola diesecutivita' e' emessa su richiesta o, in alcuni casi, d'ufficio. L'emissionedella clausola di esecutivita' avviene su richiesta del creditore, l'emissioneex officio avviene nel caso di esecuzione di mancato pagamento di alimenti o diemolumenti per il lavoratore. La richiesta deve essere effettuata per iscrittoe contenere i seguenti elementi:- il titolo esecutivo, se esso non e' emessodal tribunale;

- ladichiarazione che il titolo esecutivo deve essere eseguito, se esso e' emessoda un organo dell'amministrazione pubblica;

- idocumenti che provino l'evento dal quale emerge che e' stato emesso il titoloesecutivo;

- ladocumentazione di prova della legittimazione o l'obbligo di una persona diversada quella menzionata dal titolo esecutivo;

- altridocumenti necessari a ottenere la clausola (e.g. l'atto di matrimonio nel casodi emissione della clausola contro il coniuge del debitore);

- il titoloesecutivo in copia originale con debita traduzione giurata in lingua polacca,nel caso di titolo esecutivo straniero. La richiesta di emissione dellaclausola esecutiva dovrebbe essere vagliata immediatamente, non oltre 3 giornidal giorno del suo recapito. Tuttavia l'emissione della clausola successiva alpredetto termine e' efficace e non puo' essere annullata. Nel procedimento diemissione della clausola di esecutivita' al titolo esecutivo, il tribunalevaluta meramente la validita' formale del titolo e se, in base al contenutodello stesso, e' possibile effettuare l'esecuzione. Nel procedimento diemissione della clausola, di regola il tribunale non valuta la fondatezza dellepretese presenti nel titolo esecutivo (per tal fine la sede idonea e' ilprocedimento di secondo grado o opposizione), tuttavia costituisce unaeccezione l'emissione della clausola di esecutivita' nei confronti del coniuge:in tal caso il tribunale emette laclausola con un decreto che limita il testo della clausola rispetto allaportata generale del titolo. In altre situazioni il tribunale emette un decretoseparato, e' il caso il cui nel titolo sono indicate somme in valute estere eil tribunale obbliga l'ufficiale giudiziario a convertire gli ammontari invaluta polacca. I costi relativi all'emissione della clausola di esecutivita'si computeranno assieme alle pretese derivanti dal titolo. E' possibileimpugnare il decreto di emissione della clausola di esecutivita' attraverso unaopposizione. Il decreto di emissione o di diniego della clausola si notificasolamente al creditore il quale puo', nel termine di 7 giorni dalla notifica,proporre opposizione. Nel caso del debitore il termine di opposizione da partesua decorre dalla data di notifica dell'avviso di inizio della procedura diesecuzione da parte dell'ufficiale giudiziario. Il giudizio di opposizione sipuo' intraprendere nel caso di violazione delle norme che regolano l'emissionedella clausola esecutiva, esso non potra' avere ad oggetto le obbligazionipresenti nel titolo esecutivo, la stessa pendenza del giudizio di opposizionenon sospende la procedura esecutiva che tuttavia il tribunale, su istanzadell'opponente, puo' sospendere. In modosimile avviene l'emissione della clausola di esecutivita' per un titolo esecutivoemesso da un tribunale di un paese non UE. Alla richiesta del creditore e'necessario allegare: la copia della sentenza emessa dall'ufficio, unriconoscimento certificato in lingua polacca, la dichiarazione che il titolo e'passato in giudicato, che nel paese di origine il titolo puo' essere eseguito.Il tribunale polacco competente all'emissione della clausola di esecutivita',in questo caso e' il tribunale distrettuale (Sąd Okręgowy) del distretto in cuil'esecuzione deve essere effettuata. Infine e' importante ricordare che:

- se laclausola di esecutivita' e' inserita in un provvedimento giudiziario, nel testodella clausola e' necessario menzionare se la sentenza puo' passare inesecuzione dopo il passaggio in giudicato o e' immediatamente esecutiva;

- larichiesta di emissione della clausola di esecutivita' non interrompe il terminedi prescrizione;

- se nel titolo la persona e' esente daicosti processuali, cio' deve essere menzionato nella clausola esecutiva. Ilcreditore puo' pertanto, in sede di esecuzione, appellarsi alla circostanza dell'esenzionedei costi processuali.


Per maggiori informazioni o in caso di necessitásiamo a Vostra disposizione e reperibili ai seguenti contatti:

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Avv. Alfio Mancani

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Data: 29/07/2015 20:00:00
Autore: Avv. Alfio Mancani