TFR coniuge divorziato: presupposti, importo ed esclusioni Matteo Santini - 25/03/24  |  Copia integrale atto di nascita: cos'è e come richiederla online  Redazione - 24/03/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Guida in stato di ebbrezza: non basta l'esame delle urine per provarla

Il test sulla quantità di etanolo presente nelle urine non è decisivo perché la sostanza potrebbe risalire a un'epoca precedente


di Marina Crisafi – L'esame sulla quantità di etanolo presente nelle urine non basta a far condannare l'automobilistaper guida in stato di ebbrezza. Il test, infatti, non consente di dare informazioni scientifiche attendibili sullaquantità di alcool presente nel sangue (ciò che conta ai fini del reato) esull'epoca di assunzione della sostanza, le cui tracce potrebbero risalire a unmomento anteriore al fatto contestato.

Così ha stabilito la quarta sezione penaledella Cassazione, con sentenza n. 27005/2015 depositata giovedì scorso e qui sotto allegata, annullando la pronuncia della Corte d'Appello diBologna che aveva ritenuto colpevole un automobilista per il reato di guida in stato di ebbrezza ex art.186, comma 2, lett. c), Codice della Strada, aggravato dall'ora notturna.

La Corte aveva fondato il proprioconvincimento sulla base del riscontro ottenuto dall'esame delle urine cui il prevenuto era stato sottoposto in ospedale (dove era statotrasportato in evidenti condizioni psicofisiche alterate, subito dopo essererimasto coinvolto in un incidentestradale), il cui esito aveva fatto riportare un tasso alcolemico pari a2,80 g/l.

Adendo la Cassazione, l'uomo si era difesosostenendo che la condizione psicofisica alterata non era affatto dovuta all'abusodi sostanze alcoliche, bensì al trauma conseguente all'incidente e che in ognicaso l'esame delle urine, cui era stato sottoposto, non poteva esseresatisfattivo per dimostrare il tasso alcolico rilevante per l'integrazione dell'ipotesidi cui alla lett. c dell'art. 186 Cds.

Pergli Ermellini il motivo è fondato.

Se è vero, infatti, che “lo stato diebbrezza può essere accertato per tutte le ipotesi attualmente previste dall'art.186, con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentementedall'accertamento strumentale, dovendosi comunque ravvisare l'ipotesi più lieve,ora priva di rilievo penale, quando, pur risultando accertato il superamentodella soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevoledubbio, che la condotta dell'agente rientri nell'ambito di una delle due altreipotesi, che conservano rilievo penale”, è anche vero che nel caso in esame, la“prova” del superamento del tassorilevante per ravvisabilità delle ipotesi di cui alla lettera c) è stata fornita attraverso lavalorizzazione degli esiti degli esamisulle urine.

“L'illecito in esame - rileva, invece,piazza Cavour - è rapportato all'entitàdi alcool presente nel sangue al momento del fatto: l'indaginetossicologica, solitamente compiuta con il cosiddetto alcoltest deve, pertanto, individuare la condizionedel conducente al momento della guida, attraverso un'indagine che, prossimacronologicamente al fatto, sia in grado di rispondere all'interrogativo sulla presenza dell'alcool nel sangue al momentodella guida”.

E tale indagine, nel caso di specie, per igiudici di legittimità difetta, posto che non è stato spiegato scientificamente(e rilevante dal punto di vista giuridico), “la relazione tra etanolo nelle urine ed alcool nel sangue”, per cuila sentenza va annullata e la questione riesaminata. Parola, dunque, al giudice del rinvio.

Qui di seguito il testo della sentenza.

Data: 28/06/2015 09:50:00
Autore: Marina Crisafi