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Cassazione: l'interruzione della prescrizione è rilevabile d'ufficio

L'eccezione di interruzione della prescrizione può essere rilevata ex officio sulla base degli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio


di Marina Crisafi - “L'eccezione di interruzionedella prescrizione integra un'eccezionein senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sullabase di elementi probatori ritualmenteacquisiti agli atti”. Così ha stabilito la terza sezione civile della Cassazione, nella recente sentenza n. 12876/2015, accogliendoil ricorso di una società che aveva convenuto in giudizio i fideiussori dell'impresasua debitrice a causa dell'inadempimento e successivo fallimento della stessa.

Adifferenza del giudice di primo grado che aveva rigettato la domanda ritenendoche i fideiussori convenuti non fossero obbligati in garanzia, poiché eraintervenuta tra le parti una transazione che conteneva l'espressa rinuncia allagaranzia da parte del creditore, la Corte d'Appello riteneva invece esistentetale garanzia, per via della reviviscenza della fideiussione originaria invirtù dell'inadempimento della transazione, considerata semplice e nonnovativa, respingendo, tuttavia,comunque il gravame per l'intervenutaprescrizione del diritto della società creditrice nei confronti deifideiussori.

Inparticolare, il giudice d'appello riteneva fondatal'eccezione di prescrizione dei convenuti essendo trascorsi dieci annidalla data della comunicazione con cui la società aveva dichiarato di volersiavvalere della clausola risolutiva espressa a quella della notifica dell'attodi citazione.

Nonconvinta la società invocava l'interventodella Cassazione, la quale infatti ne ha accolto le doglianze.

Innanzitutto,per i giudici di piazza Cavour male ha fatto il giudice d'appello ad estendereil riconoscimento della prescrizione a tutti i convenuti, posto che due deiquattro erano rimasti contumaci. E richiamando il consolidato principio giurisprudenzialein materia, dal Palazzaccio hanno ricordato che “l'eccezionedi prescrizione opposta da alcuni dei condebitori solidali non opera automaticamente a favore deglialtri”, i quali per potersenegiovare “hanno l'onere di farla esplicitamente propria e, quindi, disollevarla tempestivamente”.

Quanto alla valutazionedell'eccezione di prescrizione operata dalla Corte territoriale, la stessa si èlimitata a considerare soltanto l'attodi citazione nei confronti dei fideiussori, senza tenere conto degli atti interruttivi posti in essere dallasocietà ricorrente nei riguardi del debitore principale.

Per cui, anche in talcaso, la S.C. dà ragione alla creditrice, respingendo l'eccezione, sollevatadai fideiussori, sull'intervenuta decadenza della creditrice dal diritto dieccepire l'interruzione della prescrizione in ragione della sua mancata riproposizionein appello. Si tratta, infatti, hanno concluso gli Ermellini richiamando l'insegnamentodelle Sezioni Unite, di un'eccezione insenso lato, rilevabile anche d'ufficio dal giudice e in mancanza dispecifica contestazione: l'essenziale èpertanto che i fatti interruttivi risultino dai documenti e dalle proveacquisiti agli atti.

Data: 26/06/2015 09:00:00
Autore: Marina Crisafi