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Diffamazione: niente più carcere per i giornalisti e per i privati. Ok della Camera

Il nuovo ddl che passa ora al Senato per il passaggio definitivo prevede solo pene pecuniarie con obbligo di rettifica. In allegato il ddl


diMarina Crisafi - Seil clou delle nuove norme era stato già deciso ieri, con il via libera all'art.1 che cancella il carcere per igiornalisti che si “macchiano” di diffamazione, oggi la Camera ha approvato le nuove norme che tornano ora la Senato per l'ultimopassaggio parlamentare.

Con 295 sì, 3 no e 116 astenuti,Montecitorio ha dato anche l'ok definitivo alla soppressione della responsabilitàdel direttore per gli articoli non firmati e alla disposizione sul c.d. dirittoall'oblio. Sì anche all'estensione dellenuove norme alle testate online.

Ecco,in sintesi, i punti chiave del ddl (n. 925-C) che modifica la legge n. 47/1948 etutti e 4 i codici in materia di diffamazione:

- Addio carcere per i giornalisti,solo pene pecuniarie

Il carcere per chi diffama a mezzo stampadiventerà solo un ricordo. Chi si macchia del reato dovrà pagare esclusivamenteuna multa che va dai 5mila ai 10milaeuro, salvo che il fatto attribuito non sia “consapevolmente” falso, in talcaso la multa varierà dai 10mila ai 50mila euro. Prevista quale pena accessoriala pubblicazione della sentenza e incaso di recidiva l'interdizione dalla professione giornalistica da uno asei mesi. Nessuna punibilità invece per chi provvede a rettificare tempestivamente.

- Obbligo di rettifica senza commento

Le rettifiche(o le smentite) richieste dal soggetto che si ritiene leso nella sua dignità,reputazione ed onore, a meno che non siano suscettibili di incriminazionepenale ovvero inequivocabilmente false, dovrannoessere pubblicate, senza commento, né risposta, con menzione soltanto deltitolo, della data e dell'autore dell'articolo considerato diffamatorio. Incaso di inerzia, l'interessato potrà ottenere dal giudice un “ordine di pubblicazione”, la cuimancata ottemperanza farà scattare una sanzione amministrativa (da 8mila a 16mila euro).

- Testate online

Il nuovo testo estende le normeanche alle testate giornalistiche sulweb e a quelle radiotelevisive. Per cui anche l'obbligo della rettifica,come per i giornali cartacei, andrà assoltoentro 2 giorni dalla richiesta, con le medesime caratteristiche (grafiche,metodo di accesso, visibilità della notizia).

- Responsabilità deldirettore

Eccetto ilconcorso con l'autore del servizio, il direttore responsabile (o il suo vice)risponderanno soltanto a titolo di colpase sussiste un nesso di causalità tra l'omissione del controllo e ladiffamazione e in ogni caso la pena è ridotta di un terzo.

nell'ipotesi diaddebito per l'omessa vigilanza, comunque, è esclusa l'interdizione dello stesso dalla professione digiornalista.

Il direttoreinoltre potrà delegare, in forma scritta, le sue funzioni di controllo a ungiornalista professionista in grado di svolgerle.

- Risarcimento danni

Il dannoconseguente alla diffamazione a mezzo stampa sarà quantificato non solo in basealla gravità dell'offesa, alla diffusione e alla rilevanza della testatagiornalistica, ma anche in virtù dell'effettoriparatorio ottenuto dalla rettifica.

In ogni caso, l'azione civile dovrà esercitarsi entro dueanni dalla pubblicazione del contenuto ritenuto diffamatorio.

- Stretta su “liti temerarie”

Nei casi di querele pretestuose e temerarie, il querelanterischia una condanna al pagamento di una sanzioneda mille a 10mila euro in favore della Cassa Ammende. Se l'azione èattivata in malafede o con colpa grave, il rischio è più alto, oltre al rimborsospese e al risarcimento, si aggiungerà una ulteriore somma a favore delconvenuto, che sarà stabilita in viaequitativa dal giudice tenendo conto dell'entità del risarcimento.

- Clausola “salva-giornalisti”

Salvo che ladiffamazione sia dolosa, il risarcimento pagato dall'autore dellapubblicazione, o dal direttore della testata avrà natura di credito privilegiato nell'azione di rivalsa esercitatanei confronti dell'editore.

- Segreto professionale “allargato”

Estesa anche ai giornalisti pubblicisti, e non soloa quelli professionisti, la possibilità di opporre al giudice il segreto professionale sulle proprie fonti.

- Niente più carcere per i “privati”

Cambia anche ilreato per i privati cittadini: ingiuria e diffamazione non prevederanno più il carcere ma solo la multa che sarà aumentatafino a 5mila euro nel primo caso e a 10mila nel secondo.

Le norme siapplicheranno anche alle offese e alla diffamazione arrecate per via telematica.

La pena saràaggravata se c'è l'attribuzione di un fatto specifico, mentre viene abrogata l'ipotesi di responsabilitàaggravata se l'offesa è arrecata aun corpo politico, giudiziario o amministrativo.

Data: 24/06/2015 14:27:00
Autore: Marina Crisafi