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Attenti a usare le foto di Facebook: sono proprietà privata!

Anche se “postate” in modalità pubblica le immagini rimangono di proprietà dell'autore sino a prova contraria. E l'uso illegittimo fa scattare il risarcimento


di Marina Crisafi - Quante volte abbiamo condiviso e fatto girare una fotopostata su una pagina Facebook altrui? Tantissime. Ma ora è meglio stareattenti.

Secondo una recentissima sentenza del Tribunaledi Roma (n. 12076/2015, qui sotto allegata), infatti, ogni fotografia è e rimane di proprietà di chi l'hapubblicata sino a prova contraria e quindi chi la usa senza autorizzazione o menzione dell'autore rischia grosso.

La pubblicazione su una pagina Facebook, infatti, anche se in modalità pubblica,“non comporta la cessione integrale deidiritti fotografici” e l'indebito utilizzo di contenuti coperti da dirittidi proprietà intellettuale può farscattare il risarcimento del danno patrimoniale e non.

Proprio sulla base di questo principio, il tribunale capitolino ha accoltoil ricorso dei genitori di un minore che chiedevano il risarcimento danni per le foto “rubate” al figlio e pubblicate suimedia. Il ragazzo aveva realizzato un mini-reportage sul fenomeno delle baby-cubiste nellediscoteche della capitale e aveva pubblicato gli scatti sulla propria paginaFacebook.

A sua insaputa, le immagini, venivano prelevate e usate a corredo di un'intervistasul tema apparsa su un quotidiano nazionale senza indicare però né la fonte né tantomenol'autore delle stesse. In seguito, le foto venivano utilizzate anche da alcuniprogrammi tv di rilievo nazionale.

Dopo aver disquisito sulla natura delle immagini, il collegio romano, purammettendo che non si trattava di c.d. “operefotografiche” dove prevale, appunto, la personale impronta dell'autore, haritenuto, comunque, che non si trattassedi foto “semplici”, che si esauriscono cioè “in una semplice riproduzionedocumentale di un determinato evento”, per cui erano meritevoli di una tutelapiù ampia.

Non può esservi dubbio, ha affermato la sezione specializzata in diritto d'autore,che le foto siano coperte da copyright, perché, anche se la pubblicazione dellestesse nella pagina personale di un social network non rappresenta di per sé una “prova della titolarità dei diritti diproprietà intellettuale del contenuto”, tale elemento, tuttavia, in mancanza di prova contraria (come ades. l'indicazione del nome di un terzo autore, la notorietà dell'immagineappartenente ad altro utente o ad altra pagina web, ecc.), “può assurgere a presunzione grave, precisae concordante della titolarità dei diritti fotografici in capo al titolaredella pagina del social network nella quale sono pubblicate”.

Quanto alla libertà di utilizzo dei contenutipubblicati dagli utenti su Facebook con l'impostazione “pubblica” haspecificato il tribunale, la stessa riguarda“esclusivamente le informazioni” e non anche i “contenuti coperti da diritti diproprietà intellettuali degli utenti, rispetto ai quali l'unica licenza èquella non esclusiva e trasferibile concessa a Facebook”.

In altreparole, se qualcuno condivide con tutti i propri scatti sul social, nonsignifica che abbia ceduto i diritti sugli stessi che rimangono di suaproprietà.

Per cui, nonessendo stato provato il contrario, ilcollegio romano ha riconosciuto al minore il risarcimento sia del dannopatrimoniale che di quello morale connesso alla mancata indicazione dellapaternità delle foto, condannando insolido giornalista e direttore pro tempore del quotidiano, nonché ilsoggetto intervistato che aveva girato le foto al giornale.

Data: 14/06/2015 22:40:00
Autore: Marina Crisafi