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Cassazione: accordi economici degli ex coniugi e poteri istruttori del giudice

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di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione prima, sentenza n. 11882 del 9 Giugno2015. Fino a che punto rilevano gli accordi economici assuntidai coniugi nei confronti dei figli in sede di separazionepersonale? Nel caso di specie il genitore ricorrente ricorreavverso la sentenza di merito che non avrebbe tenuto conto di talicircostanze, avendo proceduto il giudice a porre a carico del coniugenon convivente – a seguito di affidamento condiviso dei minori –senza considerare gli importi già fissati tra ex coniugi da accordoprecedente.


Ciascunodei genitori deve provvedere al mantenimento dei figli in misuraproporzionale al proprio reddito, consentendo al giudice di imporre,ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico dadeterminarsi sulla base delle attuali esigenze del figlio, del tenoredi vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza con entrambi igenitori, dei tempi di permanenza con ciascuno di essi, delle risorseeconomiche di entrambi e dalla valenza dei compiti domestici e dicura assunti da ciascuno dei genitori”. Nell'assumere iprovvedimenti economici a favore dei minori – essendo l'interessedel minore l'unico rilevante criterio di scelta – il giudice non èvincolato dall'esistenza di eventuali accordi tra ex coniugi, potendoquesti ultimi rilevare non tanto sotto il profilo quantitativo quantodelle modalità di versamento delle somme periodiche. Ilcontributo posto a carico di ciascuno deve essere altresìproporzionale. In definitiva, la realizzazione del pieno interessedei minori non può essere vanificato dal previo accordo tra igenitori, permanendo in capo al giudice poteri istruttorivolti ad accertare in concreto le reali necessità della prole.

Data: 19/06/2015 23:00:00
Autore: Licia Albertazzi