Cassazione: accordi economici degli ex coniugi e poteri istruttori del giudice
“Ciascunodei genitori deve provvedere al mantenimento dei figli in misuraproporzionale al proprio reddito, consentendo al giudice di imporre,ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico dadeterminarsi sulla base delle attuali esigenze del figlio, del tenoredi vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza con entrambi igenitori, dei tempi di permanenza con ciascuno di essi, delle risorseeconomiche di entrambi e dalla valenza dei compiti domestici e dicura assunti da ciascuno dei genitori”. Nell'assumere iprovvedimenti economici a favore dei minori – essendo l'interessedel minore l'unico rilevante criterio di scelta – il giudice non èvincolato dall'esistenza di eventuali accordi tra ex coniugi, potendoquesti ultimi rilevare non tanto sotto il profilo quantitativo quantodelle modalità di versamento delle somme periodiche. Ilcontributo posto a carico di ciascuno deve essere altresìproporzionale. In definitiva, la realizzazione del pieno interessedei minori non può essere vanificato dal previo accordo tra igenitori, permanendo in capo al giudice poteri istruttorivolti ad accertare in concreto le reali necessità della prole.
Data: 19/06/2015 23:00:00Autore: Licia Albertazzi