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Cassazione: l'indennità di disoccupazione spetta anche in caso di dimissioni se avvengono per giusta causa

Le dimissioni per giusta causa, ovvero non dipendenti dalla libera scelta del dipendente, legittimano lo stesso a percepire l'indennità di disoccupazione


diMarina Crisafi - Chi ha perso illavoro per cause non dipendenti dalla sua volontà ha diritto, di regola, all'indennitàdi disoccupazione. Tale diritto, tradizionalmente, non sorge invece per chirinuncia volontariamente al rapporto di lavoro.

Ma cosa succede se ledimissioni volontarie in realtà non lo sono? Nel caso in cui la dimissione dellavoratore dipenda da “giusta causa” e non da una “libera scelta”, lo stesso hadiritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione.

A ribadirlo di recente è la Cassazione, con sentenza n.11051/2015, rigettando il ricorso dell'Inps avverso la sentenza della Corted'Appello che aveva dato ragione a un'ex lavoratrice costretta a dare ledimissioni a causa dellecondizioni di salute (intervento chirurgico al naso) che le impedivano dilavorare in ambiente con alta concentrazione di polveri e impiego di sostanzecoloranti.

Riportandosi alla pronuncia della Corte Costituzionale sul tema (n. 269/2002), la Cassazione haosservato che ancorchè la disposizione di cui all'art. 34, comma 5, l. n.448/1988 non contempli espressamente l'ipotesi di dimissioni per giusta causa,una lettura della stessa conforme al dettato costituzionale induce a ritenere chenon possa essere esclusa “la corresponsione dell'indennitàordinaria di disoccupazione nelle ipotesi in cui le dimissioni del lavoratorenon siano riconducibili alla sua libera scelta, perché indotte da comportamentialtrui idonei a integrare la condizione della improseguibilità del rapporto –come detta l'art. 2119 c.c. – con conseguente stato di disoccupazioneinvolontaria ai sensi dell'art. 38 Cost.”.

Nell'ordinamento, inoltre, ha argomentato la Corte, l'ipotesi della giusta causa di recesso è presain considerazione dall'art. 2119 c.c., che richiede che si verifichi “una causa che non consenta la prosecuzione,anche provvisoria, del rapporto”.

In presenza di una causa di tal fatta, che va valutatadal giudice, “l'atto di dimissioni, ancorché proveniente dal lavoratore, ècomunque da ascrivere al comportamento di un altro soggetto, ed il conseguentestato di disoccupazione non può che ritenersi involontario, ai sensi dell'art.38 della Costituzione”.

Sulla base di tali premesse, la S.C. ha quindiritenuto che “ai fini dellaconfigurazione della non volontarietà delle dimissioni, la causa che nonconsenta la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro deveconsistere in circostanze che si presentino con caratteristiche di obiettivagravità, e non siano solo valutate soggettivamente tali dal lavoratore, dovendorendere incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro”. E tale incompatibilità può ben consisterenelle “sopravvenute condizioni di salute del dipendente, pur a prescinderedall'individuazione di un inadempimento contrattuale o comunque di una condottacolposa del datore di lavoro o di un terzo”.Per cui ove le dimissioni siano oggettivamente determinate dalla necessitàdel dipendente di tutelare la propria salute “a fronte di una condizionelavorativa con la stessa incompatibile”, come nel caso di specie, la scelta risolutoria del lavoratore non puòritenersi certo “libera” ma necessitata appunto dalla tutela di un diritto,quale quello alla salute, di rango costituzionale.

Cosìaffermando la S.C. ha quindi rigettato il ricorso dell'Inps condannata ad erogare l'indennitàdi disoccupazione all'ex dipendente.

Aldilà delcaso di specie, tra le cause che possono dar luogo alle dimissioni per giustacausa possonoanche rilevare: il mancato pagamentodella retribuzione; le variazioni delle condizioni di lavoro; lo spostamentodel lavoratore da una sede ad un'altra senza comprovate ragioni (Cass. n.1074/1999; Cass. n. 5977/1985).

In ogni caso, la nuova disciplina sugli ammortizzatorisociali che ha fatto il suo ingresso ufficiale il mese scorso contempla, adifferenza della precedente, tra le cause che danno diritto all'indennità didisoccupazione, anche le dimissioni pergiusta causa e la risoluzione consensuale del rapporto nell'ambito dellaprocedura di conciliazione instaurata con il datore di lavoro (vai alla guida ainuovi ammortizzatori sociali).

Data: 09/06/2015 08:35:00
Autore: Marina Crisafi