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Tribunale di Padova: non commette reato chi non si ferma a prestare soccorso se non si è reso conto di aver provocato lesioni

Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 189, 6° comma, del Codice della Strada occorre verificare il dolo


di Marina Crisafi - Non sempre è reato il mancato soccorso da parte del conducente di un veicoloche, dopo aver causato un incidente stradale con danno alle persone, proseguela marcia anziché fermarsi. Secondo quanto stabilito da una sentenza del Tribunale di Padova (n. 2454/2014) va verificato se lo stesso si è resoconto di aver provocato lesioni alla persona.

La sentenza in esame, qui sotto allegata, ha assolto una donna dalreato di cui all'art. 189, comma 6°C.d.s., per aver investito inavvertitamente un ciclista che stazionava alfianco del suo veicolo, mentre ripartiva dal semaforo, allontanandosi senzaprestargli soccorso.

Dalle risultanze del giudizio era emerso che la donna non siera resa conto della gravità dell'incidente (avendolo considerato come un piccolo urto senza lesioni alla persona) e che, dopo aver scambiatoqualche parola col ciclista che si era rialzato da solo (peraltro inveendocontro di lei) riavviava la marcia, giacché pressata dalla fila diautomobili che si era formata dietro nelle more dello scattare del semaforoverde.

Per il giudice padovano, la donna non ha commesso alcun reato. Infatti,ha sostenuto, il tribunale, l'art. 189, comma 6, del Codice della strada, è un delitto e, come tale “non è sufficiente la colpa ma occorre il dolo - e questo - siconcretizza nella coscienza e volontà di allontanarsi senza prestare soccorsoad una persona che si è infortunata per propria causa, avendo in qualche modoingenerato un incidente stradale durante la circolazione a bordo di un mezzo”.

Pertanto,difettando, nel caso di specie, l'elemento psicologico della perfettaconoscenza dell'evento nella sua intera dinamica, il Tribunale ha ritenuto chel'imputata potesse essere mandata assolta, sia pur con il rigoroso limite dicui all'art. 530, 2° comma, c.p.p., perchéil fatto non costituisce reato.

Data: 08/06/2015 14:31:00
Autore: Marina Crisafi