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Il certificato di proprietà dell'auto è valido anche se è “vecchio”?

Il certificato di proprietà di una macchina vale come prova presuntiva della titolarità del veicolo indipendentemente dalla data della sua emissione


di Marina Crisafi – Il certificatodi proprietà di un'auto così come la carta dicircolazione rimangono sempre validi fino a prova contraria. L'iscrizione nelp.r.a. (pubblico registro automobilistico) dei trasferimenti di proprietà di unveicolo oltre, infatti, ad avere la funzione principale di dirimere i conflittiche possano sorgere tra diversi pretesi proprietari ha altresì valore di prova presuntiva in ordine allaindividuazione del soggetto titolare del veicolo.

Ne consegue chechi risulta il proprietario, di fronte ad eventuali controversie, deve soltantofornire la prova di essere tale e non quella negativa dell'assenza ditrasferimenti successivi rispetto alla data della carta di circolazione, chegrava invece su colui che contesta il diritto di proprietà. E ciò a prescindere dalla data in cui ilcertificato è stato rilasciato.

Il principio, dicarattere generale, è stato ribadito anche da una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 11124/2015),intervenuta per “rimediare” a due sentenze di merito che avevano invecesostenuto il contrario.

La vicenda vedevaprotagonisti i comproprietari di un'auto che avevano avanzato domanda dirisarcimento per i danni subiti in seguito ad un sinistro. Sia il giudice delleprime cure che quello d'appello avevano rigettato la domanda sul presuppostoche gli stessi non avessero ottemperato all'onere di provare di essere iproprietari dell'automobile incidentata.

La decisione delgiudice di pace prima e del tribunale poi si fondava sull'assunto che ilcertificato di proprietà prodotto in giudizio era anteriore di 5 anni alla data del sinistro e che i danneggiatiavrebbero dovuto provare eventuali trasferimenti di proprietà successivi.

Ma la Cassazione,poneva un brusco freno, rimbeccando i giudici di merito e ribadendo unprincipio ampiamente consolidato (Cass. n. 24681/2014; Cass. n. 9134/2010)basato sull'imprescrittibilità stessa del diritto di proprietà sulla res mobilein generale.

La S.C. infatti,ha ribadito che data tale “regola indiscussa”, il soggetto che in base al titolo (quale appunto risultante dalcertificato di proprietà esibito in giudizio) faccia valere la sua pretesa “deve soltanto dimostrare di esserne il titolare in virtù diacquisto a titolo derivativo o originario, senzadovere anche dare la prova negativa che, successivamente al suo acquisto,altri, a titolo derivativo o originario, siano subentrati nella titolarità delbene, essendo detto onere a carico di colui che eventualmente eccepisce ladedotta situazione proprietaria”.

Data: 08/06/2015 18:00:00
Autore: Marina Crisafi