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Se il marito mantiene la casa all'ex, deve anche le spese condominiali

Per la Cassazione, se il coniuge obbligato è condannato a versare le spese ordinarie e straordinarie dell'immobile è tenuto anche a pagare le spese condominiali


diMarina Crisafi –Assegno tutto compreso per il maritoseparato condannato a pagare le speseordinarie e straordinarie della casa in cui vive l'ex. In tali costirientrano infatti anche le spesecondominiali. Lo ha stabilito la Cassazionecon la sentenza n. 11024 di ieri (qui sotto allegata),respingendo l'appello proposto dall'uomo avverso la sentenza della Corted'Appello di Milano che riconosceva a suo carico il versamento delle spese diacqua e condominio dell'immobile rimasto all'ex consorte.

A nulla è valsa l'eccezione sollevata dalmarito il quale era convinto di dover pagare soltanto il mutuo e i costiordinari e straordinari dell'immobile in questione, quali spese appunto“relative all'unità immobiliare di proprietà individuale” e non già anche lespese condominiali in quanto “relative alle parti di proprietà comune di unimmobile”.

Ma dapiazza Cavour,aderendo alle convinzioni del giudice d'appello, arriva invece il “tutto incluso”.

Non è sostenibile, ha puntualizzato infattila Suprema Corte, “che tra le spese ordinarie e straordinarie relative a unimmobile non possano ricomprendersi -per limiti lessicali - anche le spese condominiali. Vero è invece ilcontrario, essendo il carattere della ordinarietà o straordinarietà del tutto indipendente dal carattere condominiale oindividuale delle spese inerenti a un immobile”.

Quel che conta, in sostanza,nell'appellativo “spese”, è l'inerenzadelle stesse all'immobile, ha proseguito la S.C., e “non è vero che taleinerenza difetti, quanto alle spese condominiali, per il solo fatto che esseattengono alle parti comuni dell'immobile, piuttosto che alle singole unità diproprietà individuale: vi osta la stretta connessione delle parti di proprietàcomune con quelle di proprietà individuale”.

Del resto, anche le spese condominiali, ha concluso la Cassazione, “sonosuscettibili di essere qualificate a seconda dei casi come ordinarie ostraordinarie”.

All'uomodunque non resta che rassegnarsi a sostenere anche tali ulteriori costi, inclusi nei doveridi mantenimento.

Data: 29/05/2015 13:00:00
Autore: Marina Crisafi