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Immobile 'rustico'? Non è una buona scusa per il mancato trasferimento della residenza

Perde l'agevolazione prima casa chi trasferisce la residenza dopo i termini di legge, anche se il mancato trasferimento dipende da gravi vizi dell'immobile


diMarina Crisafi - Seil proprietario non provvede a trasferire la residenza entro 18 mesi perde le agevolazioni sulla prima casa,anche se ciò dipende da “gravi vizi dicostruzione dell'immobile”.

A confermarlo è la sezione tributaria dellaCassazione con la sentenza n. 10586 pubblicata ieririgettando il ricorso di un uomo contro l'avviso di liquidazione dell'Agenziadelle Entrate relativo al recupero a tassazione dell'imposta di registro acausa del mancato trasferimento della residenza, nei termini previsti dallalegge, nel comune dove il contribuente aveva acquistato l'immobile.

A nulla valgono le doglianze dell'uomo sulfatto che il mancato trasferimento eradovuto a vizi strutturali dell'appartamento, confermati dalla periziatecnica, in quanto l'immobile era stato acquistato allo stato rustico e nellarealizzazione del progetto di variante era stato riscontrato il difetto delsottodimensionamento dei solai.

Condividendo leaffermazioni dell'erario, accolte dal giudice tributario, la Cassazione haaffermato che per conservare il diritto alle agevolazioni il contribuente deve dimostrare che l'impossibilità del trasferimentonon sia personale “ma oggettiva,inevitabile ed imprevedibile”, allegando la sussistenza dell'impedimento ecomprovandone l'esistenza.

Deve trattarsicioè di una causa di forza maggiore,hanno aggiunto i giudici, ovvero di un “avvenimento di gravità estrema,assolutamente fuori da ogni possibile previsione”, “eccezionale ed inevitabile”e non legato in alcun modo al comportamento della parte interessata.

Nel caso dispecie, per la S.C., non può ritenersi provato il requisito dell'imprevedibilitàdell'evento, per cui il ritardo di quasiquattro anni nel trasferimento della residenza nell'abitazione non è giustificato.Al contribuente non resta quindi che direaddio alle agevolazioni, potendo eventualmenteagire per il risarcimento del danno neiconfronti del terzo ritenuto responsabile del ritardato trasferimento dellaresidenza nell'immobile”.

Data: 23/05/2015 13:00:00
Autore: Marina Crisafi