Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: anche il possesso "a distanza" è valido per l'usucapione

Il possesso ad usucapionem non è di per sé incompatibile con la circostanza che il possessore risieda in altra località


di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n. 10204 del 19 Maggio2015.

E' possibile che l'usucapione si perfezioni anche se ilpossesso dell'interessato viene esercitato “a distanza”.

E' quanto ha stabilito la Suprema corte nel caso in oggetto,accogliendo la domanda di accertamento di intervenuto usucapione diporzione immobiliare la cui proprietà è affermata dal Condominioresistente.

L'usucapione,modo di acquisto della proprietà a titolo originario, necessita dialcuni elementi per perfezionarsi; tra questi, il possessocontinuato e non interrotto della cosa.

Ma quali sono le modalitàcon cui tale possesso deve essere esercitato?

Il possessore deve perforza essere materialmente presente o, come in questo caso, èpossibile esercitare il possesso “a distanza”, quando losfruttamento del bene (in questo caso, un terreno) avviene senza chevi sia una costante presenza umana?

La Cassazione conferma che“la situazione di fatto, relativa ad atti di utilizzazione e digodimento di un bene, ovvero il possesso ad usucapionem non è di persé incompatibile con la circostanza che il possessore risieda inaltra località, quando ciò non sia tale da escludere la relazionemateriale con la cosa, e ciò dicasi anche senza considerare ilcarattere meramente presuntivo delle annotazioni anagrafiche”.Inoltre, anche se in sede processuale non viene prodotta un'unicaprova decisiva, il giudice è tenuto a prendere in considerazionetutti gli elementi di fatto prodotti dall'interessato, come, nel casodi specie, la circostanza che la porzione di fondo interessato fossestata coltivata.

Ciò che rileva è quindi un quadro complessivodella situazione con valutazione combinata di tutti gli elementisintomatici.

Il ricorso è accolto e la sentenza cassata conrinvio.

Data: 21/05/2015 18:00:00
Autore: Licia Albertazzi