Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Divorzio: anche se la convivenza è finita, l'assegno per l'ex non “torna” come prima

Non c'è nessun automatismo tra la fine della convivenza dell'ex coniuge e l'aumento dell'assegno divorzile. Lo dice la Cassazione


di Marina Crisafi - Se l'exvive con un altro e la storia finisce l'assegnonon ritorna in automatico all'importo originario. Tanto più se il marito,nel frattempo, si è fatto una nuovafamiglia e i suoi redditi sono diminuiti. È questo il sunto della pronuncian. 10192 depositata ieri dalla Cortedi Cassazione che ha respinto larichiesta di aumento dell'assegno divorzile effettuata dall'ex moglie inragione del fatto che la sopravvenutaconvivenza more uxorio era terminata.

Uscita vittoriosain primo grado, con l'accoglimento dell'istanza di “ripristino” dell'importooriginario dell'assegno (di 3mila euro), dimezzato nel tempo in ragione dell'avviataconvivenza con un altro uomo, la donna perdeva invece in Corte d'Appello, laquale dava ragione all'ex marito che, in via riconvenzionale, chiedeva l'esonerodall'obbligo dato il peggioramento delle proprie condizioni economiche (contro quellemigliorate della moglie che aveva percepito un'eredità) e la costituzione diuna nuova famiglia.

La donna sirivolgeva, dunque, alla Cassazione.

Ma anche il Palazzaccio le dà picche.

Concordando conil giudice territoriale, infatti, gli Ermellini respingono il ricorso sull'assuntoche altri elementi pesavano sulla situazione dei due coniugi. La conferma dell'importodell'assegno, contrariamente a quanto sostenuto dalla donna, non era ancorata soltanto alle “vicende sentimentali”e dunque alla fine della convivenza con il compagnoormai archiviato.

Il thema decidendum era ben più ampio, imponendosila rinnovata delibazione, a seguito della comparazione della situazioneeconomica delle parti, ha concluso la S.C., “inragione dell'incontroversa proposizione da parte del marito della domandariconvenzionale di esonero dalla contribuzione in questione e del successivoreclamo dallo stesso proposto, ancorati ai mutamenti delle rispettivecondizioni personali e patrimoniali”.

Morale della favola: ricorso respinto e assegno rimasto“dimezzato”.

Data: 20/05/2015 18:30:00
Autore: Marina Crisafi