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Un solo atto persecutorio? Anche se grave, non è stalking

La Cassazione frena sullo stalking. Non si configura il reato con un solo atto vessatorio, occorre la reiterazione delle condotte


diMarina Crisafi - Sms,telefonate e pedinamenti sono condotte gravi ma per configurare lo stalking occorre la reiterazione, non basta un solo atto vessatorio neiconfronti della vittima. Il brusco freno arriva dalla Cassazione che, con la sentenza n. 20065 pubblicata il 14 maggio scorso ha tenuto a sottolineare glielementi necessari per la configurabilità del reato ex art. 612-bis c.p.

Pur non avendo dubbi sulla vicenda portataalla sua attenzione, rigettando il ricorso di un uomo imputato di stalking neiconfronti dell'ex compagna, la S.C. ha colto l'occasione per indicare che sottoil profilo della condotta inconsiderazione del carattere necessario della sua reiterazione nel tempo, ildelitto “deve essere ricondottonell'ambito dei reati abituali impropri, atteso che la fattispecie in esamesi caratterizza per la presenza di unaserie di condotte singolarmente idonee ad integrare fattispecie di reatoperseguibili in via autonoma”.

In quanto reatonecessariamente abituale, ha proseguito piazza Cavour, il delitto di attipersecutori “non è configurabile inpresenza di un'unica, per quanto grave, condotta di molestie e minaccia epresenta l'ulteriore caratteristica della necessità, ai fini dellaconfigurabilità stessa del reato, dellareiterazione delle condotte”.

In ogni caso, ciò non riguarda il caso di specie inquanto l'uomo, sulla base delle risultanze processuali, aveva posto in essere “unavera e propria persecuzione nei confronti della donna”, tempestandola ditelefonate e messaggi, dal contenuto offensivo e molesto, inseguendola perstrada e arrivando anche ad “affittare un'abitazione situata nel medesimocondominio dove abitava la vittima”.

Tutti elementiche valgono a configurare per la quinta sezione penale della S.C. “ipotesi di minacce o molestie,caratterizzate da reiterazione di condotte e dall'insorgere, nella vittima, diun particolare stato d'animo, tale da indurla ad alterare le proprie abitudinidi vita” e che convincono la Corte a confermare la sentenza di merito e abocciare il ricorso dell'uomo.

Data: 16/05/2015 09:00:00
Autore: Marina Crisafi