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Mantenimento parziale e in ritardo? È reato, anche se l'ex è invalido e “formalmente” disoccupato

Integra violazione degli obblighi di assistenza familiare chi, pur avendone la possibilità, versa l'assegno di mantenimento parzialmente e con ritardo


di Marina Crisafi - Due mesidi carcere e 200 euro di multa. Questa la condanna inflitta ad un ex marito e padre per non aver versato per lungo tempo l'assegno di mantenimento amoglie e figli. Apparentemente impossibilitato a far fronte all'onere a suocarico, in quanto invalido, con unapensione di appena 250 euro mensili e “formalmente”disoccupato, l'uomo, di fatto, lavoravacon il fratello (in un negozio di mobili) e forniva aiuti economici al padre.

Tanto basta allaS.C. per confermare la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta.

Ha ragione,infatti, il giudice territoriale, si legge nella sentenza n. 20133 pubblicata ieri, ad aver esaminato e respinte lecensure riproposte dall'uomo.

Né possonovalere, ha affermato la sesta sezionepenale della S.C., le ragioni che lo stesso ha portato a sua discolpa,affermando che le inadempienze fossero “sporadiche ed estemporanee”,assolutamente involontarie, “non serie” e “non sufficientemente prodotte”.

La tesi non regge.

Per gliErmellini, infatti, dalle risultanze processuali emergeva chiaramente comel'imputato, formalmente invalido civile e disoccupato, avesse trovato stabile impiego “presso il negozio di mobili delfratello, ricevendone, peraltro, uncongruo reddito”, tanto da potersi permettere di aiutare il padre che versavain pessime condizioni economiche.

Ciò nonostante, aveva continuato a non versareper lunghi periodi alla moglie e ai figli i necessari mezzi di sussistenza.

Per cui, non cisono dubbi, per la S.C., date le circostanze, sulla sussistenza del reato di violazione degli obblighi diassistenza familiare. In definitiva, il ricorso è dichiarato inammissibilee l'uomo condannato anche a pagare le spese processuali.

Data: 15/05/2015 11:20:00
Autore: Marina Crisafi